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SICUREZZA

Contratti di sicurezza informatica: quando si può parlare di inadempimento?

di Laura Zammataro - Consulente di diritto informatico

Data pubblicazione: 18/02/2005
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I contratti di sicurezza sono una tipologia contrattuale comprendente tutti quegli accordi attraverso i quali un committente, di regola un’impresa, incarica un fornitore di servizi informatici di approntare un sistema di sicurezza in grado di proteggere i propri archivi aziendali.
Come di seguito illustreremo, questo genere di accordi coinvolge aspetti giuridici piuttosto delicati che andrebbero regolati contrattualmente.

In primo luogo, è evidente che per predisporre un sistema di sicurezza informatico il fornitore, che è soggetto esterno all’impresa, dovrà entrare in contatto con i dati personali e/o sensibili gestiti dal committente. Quest’ultimo dovrà pertanto autorizzare questi accessi ai propri archivi aziendali nelle forme previste dalla legge, onde evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla normativa sulla privacy (d.lgs.196/2003).
Sarebbe, inoltre, opportuno regolamentare a livello contrattuale anche altri aspetti. Va ricordato, infatti, che la gestione dei dati personali va classificata come “attività pericolosa”, risultando pertanto applicabile l’art. 2050 c.c. Tale norma prevede che chi cagiona un danno nello svolgimento di un’attività pericolosa ne risponda, a meno che non provi “di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Con riferimento ai contratti che si stanno analizzando, viene spontaneo chiedersi se sia l’azienda che ha ricevuto l’autorizzazione a gestire e trattare i dati personali, direttamente dai legittimi titolari, o il fornitore di servizi informatici che ne ha la momentanea custodia a beneficiare della limitazione di responsabilità contemplata dall’art. 2050 c.c.
Onde evitare possibili dubbi interpretativi sarebbe consigliabile che le parti interessate disciplinassero questo aspetto nel contratto di sicurezza, mettendo bene in chiaro quale dei due soggetti possa liberarsi dalla responsabilità provando di aver adottato tutte le misure idonee.





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