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HOME > Impresa > Innovazione PMI > La tutela giuridica del “segreto del successo” imprenditoriale

INNOVAZIONE PMI

La tutela giuridica del “segreto del successo” imprenditoriale

di Paolo Vicenzotto - Avvocato - consulente di informatica giuridica

Data pubblicazione: 29/09/2009
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Spesso l’imprenditore si trova necessariamente costretto a “comunicare” o comunque “condividere” alcune informazioni del proprio successo aziendale, che non sono direttamente oggetto di privativa industriale (come marchi, brevetti, modelli, disegni) ma che comunque fanno parte di quel bagaglio di conoscenze esclusive, che dovrebbe essere tenuto segreto e soprattutto tutelato.

Questo, ad esempio, è il caso di quando viene chiamato in azienda un consulente esterno (tecnico, aziendale, contabile ecc.) che deve prestare la propria opera su questo patrimonio di conoscenze “segrete”, oppure è il caso tipico dell’amministratore del sistema informatico aziendale, il quale ha le chiavi di accesso a tutti i dati dei server per motivi di gestione o manutenzione. Oppure ciò accade, quando viene “commissionata” ad una società esterna, la produzione di un elemento del prodotto o del sistema produttivo, in modo tale che - necessariamente - la società appaltante viene a conoscenza dell’intero processo di creazione del prodotto. E così, idee, disegni, progetti, organizzazione della produzione o del lavoro, modalità di vendita, tecniche di riduzione di costi, strategie di marketing ecc., che di solito sono custodite gelosamente dall’imprenditore, rischiano di essere divulgate o conosciute da terzi con potenziale grave danno per l’impresa.

Ma come ci si tutela in questi casi? La risposta certamente non può essere generica, e le sfaccettature di questo quesito sono numerose, a seconda dei casi concreti. In linea di principio, comunque, sarebbe opportuno valutare i seguenti elementi.

In primo luogo, se il trasferimento - anche temporaneo - di conoscenze “segrete” da un imprenditore ad un altro soggetto avviene nel contesto di un contratto di consulenza, appalto ecc., l’aspetto deve essere regolato con apposite clausole contrattuali, come le NDA (ovvero Non-disclosure agreement) le CDA (ovvero “confidential disclosure agreement). Tali clausole tutelano la segretezza e la riservatezza delle informazioni conosciute nell’adempimento di un contratto e devono contenere norme a tutela dei limiti di utilizzo di informazioni, patti di non concorrenza, metodi di verifica, penali per l’inadempimento ecc. Se, invece, non vi sono tali accordi, la tutela è più complessa, e può passare attraverso le regole generali di buona fede contrattuale (art. 1375 cc) da sempre interpretate dalla giurisprudenza, quali “correttezza e lealtà” e più in particolare come “protezione degli affidamenti suscitati”, “impegno all’adempimento delle altrui aspettative”.





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