autenticazione  -  Registrazione
Contrasto base - Ricerca nel sito

WebDieci - Benvenuti
Menù veloce:

Sei in: HOME > Diritto > Direttive e legislazione > Commercio elettronico: D.Lvo 70/2003 > La conclusione del contratto per via telematica

Commercio elettronico: D.Lvo 70/2003

La conclusione del contratto per via telematica

di Laura Zammataro - Consulente di diritto informatico


voto medio: 0 (su scala da 1 a 5) - tot. 0 voti.    [ Per votare questo articolo devi prima registrarti e fare il log-in ]

Il decreto legislativo 70/03 ha alimentato da subito la speranza di chi si attendeva di trovare in esso delle regole nuove inerenti la conclusione del contratto per via telematica. La direttiva europea 2000/31/CE, infatti, e, in particolare, il tenore del suo articolo 11, avevano in prospettiva aperto la strada a un possibile passaggio dal tradizionale schema di conclusione, proposta-accettazione, a quello in quattro fasi, proposta - accettazione - avviso di ricevimento dell'accettazione - conferma dell' avvenuto ricevimento dell'avviso.

La direttiva sembrava indirettamente stabilire che il momento conclusivo del contratto telematico era da ritenere quello della conferma del ricevimento della ricevuta di ritorno da parte del destinatario del servizio al prestatore. Per la verità, l'art. 11 rimaneva aperto a una duplice interpretazione: da un lato, si poteva essere portati a pensare che la ricezione della ricevuta di ritorno e la successiva conferma non fossero altro che atti diretti ad assicurare la certezza della conclusione dell'accordo e quindi non rilevanti ai fini della conclusione in quanto tale, mentre, dall'altro lato, la norma poteva essere letta nel senso di ritenere la ricevuta di ritorno l'equivalente di un inizio di esecuzione della prestazione. La direttiva 2000/31/CE in ogni caso si limitava a disciplinare espressamente solo l'inoltro dell'ordine, l'avviso di ricevimento dell'ordine e i mezzi atti a consentire l'individuazione e la correzione degli errori di inserimento dei dati da parte del consumatore, rinunciando quindi a disciplinare il momento perfezionativo del contratto telematico, come confermato dalla rubrica dell'articolo sopraccitato che recita “Inoltro dell'ordine” e non “Momento della conclusione del contratto”.


segnala articolo Segnala l'articolo ad un amico


Attenzione,
l’accesso ai documenti è riservato agli utenti iscritti al portale.
Se sei già registrato inserisci username e password nell'apposito spazio in alto a destra su questa pagina.
Se hai dimenticato username o password clicca qui.
Se non sei ancora un utente registrato, clicca qui.

Le registrazione è gratuita.

Per altre informazioni: info@webdieci.com.