Le statistiche relative alla diffusione del commercio elettronico nell' ambito del business to consumer rivelano che se, da un lato, gli acquisti online stanno prendendo sempre più piede, dall'altro lato, lo sviluppo del settore risulterebbe frenato dalla perdurante diffidenza dei consumatori, i quali non si sentirebbero ancora sufficientemente tutelati contro possibili truffe e manipolazioni dei dati personali immessi nell'ordine di acquisto. Nel decreto 70/03 il legislatore dimostra di aver riconosciuto che è innanzitutto la corretta informazione a rappresentare la condizione essenziale per poter accrescere la fiducia dei consumatori nei contratti telematici ed ecco pertanto spiegato l'ampliamento degli obblighi informativi posti a carico dei fornitori di servizi e conseguentemente il rafforzamento dell' apparato sanzionatorio esistente in materia di commercio elettronico. Sono gli articoli 20 e 21 del decreto in parola le due disposizioni in cui il legislatore ha cercato di attuare gli intenti sopra enunciati.
L'art. 20 affida al Ministero delle Attività Produttive il compito di vigilare sul settore dell'e-commerce istituendo al suo interno un ufficio ad hoc che costituisca un “ punto di raccordo ” capace di offrire assistenza e collaborazione anche a livello telematico. Il Ministero quindi dovrà fornire alle Pubbliche Amministrazioni, ai fornitori dei servizi e ai destinatari, tutte le informazioni generali riguardanti diritti e obblighi contrattuali, meccanismi di reclamo e di ricorso in caso di controversie ( art. 20, II co., lett. a ); dovrà inoltre rendere disponibile tutta una serie di altre informazioni quali: gli estremi delle autorità, delle organizzazioni e delle associazioni, presso le quali è possibile ottenere ulteriore assistenza in materia di commercio elettronico, sintesi ed estratti di decisioni sia giudiziali sia stragiudiziali relative alle controversie sui servizi della società dell'informazione, nonché prassi, usi e consuetudini relative al commercio online ( lett. b e c ). Per adempiere a tutti questi obblighi informativi il Ministero predisporrà anche un sito web che si articolerà in un'area accessibile a tutti gli interessati e in un'altra riservata ai soli Stati Membri dell'Unione Europea e alla Commissione, così da realizzare al contempo una reale collaborazione tra Stati Europei anche per via telematica.
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