COMMERCIO ELETTRONICO: D.LVO 70/2003
Le responsabilità del prestatore di servizi
di Laura Zammataro - Consulente di diritto informaticoData pubblicazione: 14/11/2005
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Un interrogativo che spesso si pone chi svolge un’attività connessa all’uso delle nuove tecnologie o semplicemente chi si interessa degli aspetti giuridici legati al mondo della telematica è se ci siano e, in caso affermativo, quali siano, le responsabilità cui va in contro il soggetto che fornisce, in qualità di prestatore, o provider che dir si voglia, un servizio della società dell’informazione. Una risposta quanto mai chiara ed esauriente viene dall’ art. 17 del D.lvo 70/03 che testualmente afferma: “ Nella prestazione di un servizio della società dell’ informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’ informazione;
non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.”
La norma pur escludendo pertanto che i soggetti sopraindicati abbiano un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano ovvero un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, stabilisce che il prestatore di servizi è tuttavia civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa competente, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole - attraverso un terzo - del contenuto del servizio a cui assicura l’accesso, non ha provveduto ad informare l’autorità competente.
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