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DIRETTIVE E LEGISLAZIONE

Contratti B2C stipulati on line: quale diritto applicare?

di Lada Vetrini - Consulente di diritto informatico e diritto della privacy

Col termine commercio elettronico si indicano le varie forme di transazione economica che è possibile realizzare mediante strumenti elettronici. Infatti tramite l’elaborazione e la trasmissione elettronica di informazioni, inclusi testi, suoni e video-immagini, possono essere effettuati differenti tipi di transazioni commerciali (affiancate eventualmente da attività di commercio tradizionale): come, ad esempio, la compravendita di beni e servizi, la distribuzione in linea di contenuti digitali, le gare d’appalto e le vendite all’asta, la selezione in linea dei fornitori, il trasferimento elettronico di fondi, le contrattazioni elettroniche di borsa, il marketing diretto e l’assistenza post-vendita, ecc.


Con lo sviluppo e la diffusione delle reti telematiche e soprattutto con la nascita della rete Internet, è possibile, dunque, vendere e acquistare un bene o un servizio servendosi di un computer.
In particolare nel caso della vendita, ciò avviene quasi sempre tramite un sito nel quale il venditore mette a disposizione un catalogo di prodotti (può trattarsi di un singolo produttore che apre il suo punto vendita in rete, o di un supermercato virtuale che offre prodotti di vario genere provenienti da produttori diversi) e ne consente l'acquisto on line.
Si parla in questa ipotesi di cd. commercio business-to-consumer o B2C realizzato tra imprese e consumatori - che verrà analizzato in questa sede - ma anche di business-to-business o B2B, il quale coinvolge le imprese tra loro; esistono però ulteriori forme di commercio, ed in particolare quelle tra consumatori (consumer-to-consumer o C2C) e tra privati e lo Stato (business-to-government o B2G).



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