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DIRETTIVE E LEGISLAZIONE

Nome a dominio e luogo di conclusione dei contratti telematici

di Laura Zammataro - Consulente di diritto informatico

Data pubblicazione: 21/05/2004
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Il problema di stabilire in quale luogo possa dirsi concluso il contratto telematico ha impegnato e impegna tutt’ora la dottrina. Numerose sono pertanto le teorie frutto di queste riflessioni in materia, noi ne analizzeremo qui di seguito alcune.

Una prima tesi ravvisa il luogo di conclusione del contratto telematico in quello in cui si trova il proponente al momento in cui viene ad avere percezione diretta del messaggio di accettazione della controparte, cioè il luogo in cui il soggetto si trova nel momento in cui “ scarica ” e visiona il messaggio.

Una seconda tesi, invece, ritiene che bisogna dare rilievo al luogo in cui è ubicato il server presso cui il proponente ha un account , ha la propria mailbox o riceve comunque il servizio di hosting o di housing.

Una terza tesi non ritiene, al contrario, rilevante né il posizionamento degli strumenti fisici usati per il download del messaggio né quello dell’utente-proponente o del server, considerando, invece, decisivo il luogo in cui il proponente medesimo ha la propria sede legale, il proprio domicilio elettivo o la propria residenza.

La prima di queste tesi poggia su un’interpretazione estensiva dell’ art. 1326 c.c., che disciplina la conclusione del contratto in generale. Se, infatti, l’art. 1326 c.c. sancisce, il principio in base al quale il luogo di perfezionamento del negozio in generale è quello in cui il proponente “ha conoscenza” dell’accettazione della proposta contrattuale, con riferimento al contratto concluso per via telematica si può logicamente ritenere che il proponente abbia notizia dell’ accettazione scaricando il messaggio nella sua sede ed è qui, dunque, che il contratto può dirsi concluso. Nel caso poi che l’ accettazione venga comunicata via e-mail, il contratto sarà concluso nel luogo in cui è situato il computer dell’impresa offerente.





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