Una nuova legge, la n. 106 del 15 aprile 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004 rischia di turbare i sonni di tutti i responsabili di siti internet in Italia. Sotto l'innocuo titolo di "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", che abroga e riordina antiche leggi del 1939, 1940 e 1945, infatti, la legge nasconde l'obbligo, se non verrà corretta dal regolamento attuativo che verrà emanato prima di fine anno, a notificare ogni sito internet esistente, aziendale, istituzionale, amatoriale, etc.
L'oggetto della legge è indicato all'art 1: al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, detto "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, e quindi a buon diritto anche i siti internet. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti indicate nell'art. 4 e cioè:
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