In linea generale l'effettuazione di “aste on-line” con vendita dal “professionista” al “consumatore” è vietata ai sensi dell'art. 18 c. 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114. Tale norma prevede che le operazioni di vendita all'asta effettuate per mezzo della televisione o di altri sistemi di telecomunicazione (quindi anche attraverso l'uso della rete Internet) siano vietate. Questa impostazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione (Sent. 19668/05) in una sentenza sulla legittimità di un provvedimento del sindaco del Comune di Lucca che aveva inflitto la sanzione amministrativa di euro 7.746,85, per violazione degli artt. 18, comma quinto, e 22, comma primo, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ad un titolare di un sito web di aste on-line. In particolare la Corte ha dichiarato illegittimo l'uso di un sito di aste on-line da parte di un antiquario per bandire propri pezzi a Clienti su Internet. In questo caso, infatti, attraverso un sito web, gli utenti potevano inviare e-mail di offerte per l'acquisto di beni di antiquariato, che la società titolare del sito avrebbe messo all'asta in giorni prestabiliti, facendo vincere l'offerta più alta.
Alla luce di tali considerazione, nel nostro ordinamento si conferma un sostanziale divieto di aste cosiddette B2C (business to consumer). In sostanza è vietato per un “negoziante” vendere i propri beni o di terzi, attraverso sistemi “on-line” di rilancio del prezzo.
Rimangono pertanto lecite, invece, le aste on-line per vendite B2B (Business to Business) o C2C (Consumer to Consumer, come ad esempio il famoso sito di aste “Ebay”). Tali attività devono comunque essere effettuate secondo i principi di legge, ben esplicitati dalla Circolare 17 giugno 2002, n. 3547/C - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. “Commercio elettronico. Indicazioni sulle aste on-line”.
Per capire cosa dice la legge si distingue:
- Aste condotte direttamente dal banditore d'asta in cui si possono acquistare i suoi beni;
- Aste condotte direttamente dal banditore d'asta in cui si possono acquistare beni di terzi;
- Aste in cui il banditore d'asta mette a disposizione il sito per la vendita all'asta senza essere direttamente coinvolto nella procedura di aggiudicazione.
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