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Direttive e legislazione

Valida la comunicazione e-mail presso la Cancelleria

di Paolo Vicenzotto - Avvocato - consulente di informatica giuridica


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La comunicazione di cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. effettuata con la posta elettronica “semplice”, cioè non certificata, a cui segue una e-mail di conferma del ricevimento, è valida ed efficace ad ogni effetto processuale, nel caso in cui l'avvocato ricevente abbia aderito ad una convenzione all'uopo stipulata fra l'Ordine degli Avvocati e la Cancelleria. E' questa l'interessante conclusione a cui giunge la Cassazione (Sez. Lavoro 19 febbraio 2008, n. 4061) al termine di una particolare controversia che ha riguardato la legittimità dell'uso della mail nelle comunicazioni di cancelleria.
La questione controversa era la seguente. In una causa di lavoro, per un impedimento del Giudice, veniva rinviata “per medesimi incombenti” l'udienza di assunzione dei testi. La Cancelleria provvedeva alla comunicazione di rito alle parti costituite, tramite l'invio di una posta elettronica (semplice), cui seguiva una e-mail di conferma della presa visione del messaggio da parte dei Legali, e ciò giusta convenzione fra il locale Ordine degli Avvocati e la Cancelleria. Una delle parti, però, non intimava i propri testi per la nuova udienza, la causa veniva istruita con il solo teste di controparte, che vinse la controversia.
La soccombente proponeva appello eccependo l'irritualità dell'utilizzo della posta elettronica nella comunicazione di cancelleria con cui veniva indicata la nuova udienza di assunzione testi. I Giudici respingevano il ricorso, fondando la decisione sulla libertà di forme delle comunicazioni ex art. 136 c.p.c., sulla legittimità dell'uso degli strumenti elettronici e telematici negli uffici giudiziari (ai sensi del DPR 123/01) e sul fatto che la posta elettronica, di fatto, aveva raggiunto il suo scopo, visto che l'Avvocato aveva “risposto” a tale comunicazione e si era presentato in udienza.
La vertenza, infine, approdava in Cassazione. I Giudici confermavano la legittimità delle decisioni di Appello, analizzando la questione controversa sotto diversi punti di vista e offrendo pertanto alcuni spunti di riflessione.
In primo luogo, aderendo ad un indirizzo consolidato anche dalle S.U., la Corte ribadiva che l'art. 136 c.p.c. ammette forme equipollenti di comunicazione basate anche su elementi volontaristici, come ad esempio una convenzione fra Ordine degli Avvocati e Cancelleria.


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