Dal 14 maggio vige il decreto legislativo 9/4/2003 n.70 che recepisce in Italia la direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE dell'8/2/2000) e impone da subito diverse attività a tutte le aziende italiane presenti su internet, in ogni settore di attività (banche, assicurazioni, vendita di prodotti , viaggi, etc.).
Tra gli obblighi informativi minimi che le società devono ottemperare c'è l'evidenza se i prezzi comprendono o meno imposte e costi di consegna e la pubblicazione di un indirizzo email al quale il cliente si può rivolgere ottenendo “rapidamente” risposta.
Nelle comunicazioni destinate a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, è necessario indicare fin dal primo invio che si tratta di una comunicazione commerciale, e per conto di chi viene effettuata.
Nelle comunicazioni commerciali non sollecitate (spam) è necessario che il destinatario identifichi in modo inequivocabile la natura di esse, e va indicato che ci si può opporre a ricevere tali comunicazioni in futuro.