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DIRETTIVE E LEGISLAZIONE

Per i contratti on-line aventi ad oggetto servizi finanziari, recesso senza penali nè obbligo di motivazione

di Laura Zammataro - Consulente di diritto informatico

Data pubblicazione: 16/02/2004
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Fin dal loro primo utilizzo i contratti online sono stati equiparati giuridicamente ai contratti a distanza e conseguentemente ad essi è stata ritenuta applicabile la direttiva 97/07/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, attuata in Italia col D.Lgs. 185/99, e la direttiva 2000/31/CE, attuata recentemente col D.Lgs. 70/03, riguardante il commercio elettronico. All’interno della categoria generale dei contratti online , tuttavia, è possibile distinguere una particolare tipologia, quella dei contratti aventi ad oggetto servizi finanziari , rispetto alla quale le direttive sopra menzionate, avevano lasciato aperto un vuoto normativo.

La direttiva 97/7/CE, infatti, escludeva espressamente dal proprio campo di applicazione i contratti relativi ai servizi finanziari, probabilmente in previsione dell’emanazione di una disciplina ad hoc , mentre la direttiva 2000/31/CE si limitava ad affermare, nel suo 27° Considerando, che i contratti online aventi ad oggetto servizi finanziari andavano ricondotti entro il suo ambito applicativo, senza tuttavia predisporre una regolamentazione specifica.
E’ stato quindi necessario attendere l’emanazione della direttiva 2002/65/CE , espressamente dedicata alla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, per vedere infine colmata questa lacuna. La direttiva in questione, non risulta ancora recepita dal nostro ordinamento, ma è già stata emanata a favore del Governo la legge delega n. 306/03 che prevede l’ ;adozione di decreti legislativi d’attuazione della direttiva 2002/65/CE al più tardi entro il 30/05/05. L’Unione Europea per la verità ha previsto che gli Stati Membri giungano al recepimento entro il 09/10/04. Veniamo ora a considerare le novità introdotte dalla direttiva destinata a trovare applicazione nel nostro ordinamento.





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