DIRETTIVE E LEGISLAZIONE
Critico il CSM sugli interventi urgenti in tema di notifiche elettroniche e “nuovo” processo telematico
di Glauco Riem - Docente di diritto amministrativo e delle nuove tecnologie presso la Facoltà d'Ingegneria nell'Università di UdineData pubblicazione: 03/09/2010
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Il Governo ha predisposto una serie di “Interventi urgenti in tema di funzionalità del sistema giudiziario” (DL 193/2009 e legge conversione n. 24/2010).
Gli interventi riguardano importanti previsioni finalizzate al completamento del sistema di digitalizzazione della Giustizia ed indicano una serie di nuove prescrizioni a cui l’amministrazione della Giustizia e l’Avvocatura dovrà adeguarsi.
L’art. 4 della novella, prescrive che “le comunicazioni e notificazione di cui all’articolo 170, 1 comma, e 192, 1 comma del codice di procedura civile ed ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
La norma continua affermando, art 4 - terzo comma, che:
“Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Ed ancora, art. 4 - comma 3 bis:
“ Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: Nell'albo e' indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.
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