DIRETTIVE E LEGISLAZIONE
Online il diritto di "visita" ai figli di separati
di Laura Zammataro - Consulente di diritto informaticoData pubblicazione: 06/11/2008
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Interessante decisione quella del Tribunale di Nicosia datata 22/04/08 in tema di diritto di visita del genitore non affidatario perché in essa per la prima volta vediamo valorizzato l’uso delle nuove tecnologie come strumento utile a rendere effettivo il diritto di visita del genitore non affidatario.
L’occasione per pronunciarsi sull’argomento si è presentata a quest’organo giudiziario in relazione a un ricorso per modifica delle condizioni di separazione.
Il caso esaminato dalla magistratura siciliana riguardava due coniugi separatisi consensualmente, di cui uno - la moglie - era risultato affidatario esclusivo dei due figli minori della coppia, mentre l’altro - il marito - aveva ottenuto il diritto di visita con modalità prefissate di comune accordo.
Successivamente alla separazione consensuale, tuttavia, il marito, vistosi privato in concreto del diritto di far visita ai figli minori, a seguito della decisione unilaterale della moglie di trasferirsi in un diverso Comune, lontano dalla precedente residenza, aveva deciso di presentare ricorso per ottenere la modifica della condizioni di separazione chiedendo la revoca dell’affidamento esclusivo della prole alla moglie, con passaggio all’affidamento condiviso.
Come è noto, la legge di riforma approvata nel 2006 ha introdotto importanti modifiche nei procedimenti per separazione e scioglimento del matrimonio che sono incentrate sull’affermarsi del concetto di “bigenitorialità” in luogo di quello di “monogenitorialità”. Questo concetto innovativo, che consiste nel riconoscimento dell’importanza per il minore, figlio di genitori separati, di conservare un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e con i rispettivi rami parentelari, sta alla base dell’introduzione dell’affidamento condiviso, divenuto la regola, in punto di affidamento della prole in ambito di separazione, regola dalla quale il giudice può discostarsi unicamente motivando la sua decisione di affidare in via esclusiva il minore a un genitore piuttosto che all’altro in ragione dell’esclusivo interesse del minore. Non sarebbe, infatti, sufficiente, secondo parte della giurisprudenza, motivare la decisione di optare per l’affidamento esclusivo in luogo dell’affido condiviso, semplicemente in ragione della distanza tra le residenze dei due coniugi. Vi sono infatti decisioni che hanno affermato come l’affido condiviso possa essere applicato anche quando i coniugi vivono in Stati diversi. (v. L. De Sisto: “Sulla praticabilità dell’affidamento condiviso anche quando i genitori vivano in località molto distanti o addirittura in Stati diversi”, Giur. Merito, 2007, 3117).
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