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DIRETTIVE E LEGISLAZIONE

Valido il trasferimento di quote Srl senza notaio

di Laura Zammataro - Consulente di diritto informatico

Data pubblicazione: 03/10/2008
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Con decreto-legge n. 112/08 convertito con modificazioni in legge n. 133 del 6 agosto 2008 il legislatore ha determinato l’introduzione di un’importante novità in tema di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata.
Per meglio comprendere la portata di questa modifica legislativa è tuttavia opportuno considerare la normativa ante novella.
Prima della riforma l’art. 2470 c.c. prevedeva quale unica modalità di trasferimento delle quote di s.r.l., la sottoscrizione di un atto autentico da depositarsi, a cura del notaio rogante, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione la società ha sede.
L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci avveniva poi su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, dietro esibizione del titolo dal quale risultava il trasferimento e l’avvenuto deposito.
Tale modalità di procedere, piuttosto articolata, rispondeva all’esigenza di monitorare i trasferimenti di capitale, in astratto, possibile veicolo per il reimpiego di denaro di dubbia provenienza. In tale ottica era stata prevista anche la necessità dell’autentica notarile, ai fini dell’opponibilità dell’atto di trasferimento ai terzi e alla società, in quanto, senza la prescritta forma, non avrebbe potuto effettuarsi il deposito presso il registro delle imprese e conseguentemente, non sarebbe stato possibile richiedere la relativa annotazione nel libro soci. L’autentica in particolare avrebbe dovuto riguardare tutte le sottoscrizioni contenute nell’atto.
Veniamo ora alla recente modifica introdotta con legge n. 133/08, che all’art. 36, comma 1-bis così dispone:
“1-bis. L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 c.c. può essere sottoscritto con firma digitale nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici ed è depositato entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della legge 24/11/2000 n. 340. In tal caso, l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo su richiesta dell’alienante e dell’acquirente dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.





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