Scorciatoie di navigazione:

Inizio della testata del sito

WebDieci - benvenuti


Feeds rss
Area Newsletter
Fine della testata del sito
Conciliazione  Direttive e legislazione  Diritto d'autore | Privacy | Tutela consumatore
 Commercio elettronico: D.Lvo 70/2003
HOME > Diritto > Direttive e legislazione > E-Commerce: le trattative nei contratti telematici, II parte

DIRETTIVE E LEGISLAZIONE

E-Commerce: le trattative nei contratti telematici, II parte

di Laura Zammataro - Consulente di diritto informatico

Data pubblicazione: 30/10/2003
voto medio: 0 - tot. 0 voti.    [ Per votare questo articolo devi prima registrarti e fare il log-in ]

immagine di una stella usata per esprimere la votazione dell'articolo immagine di una stella usata per esprimere la votazione dell'articolo immagine di una stella usata per esprimere la votazione dell'articolo immagine di una stella usata per esprimere la votazione dell'articolo immagine di una stella usata per esprimere la votazione dell'articolo

Le conseguenze giuridiche del ritenere le trattative potenzialmente configurabili in ambiente www sono numerose e molto rilevanti.

Innanzitutto, la possibilità di ammettere la configurabilità delle trattative dà sostegno, ove ce ne fosse bisogno, alla tesi secondo cui l’accordo telematico è qualificabile giuridicamente come contratto vero e proprio. Taluna parte della dottrina, come sopra illustrato, aveva infatti messo in dubbio la natura contrattuale degli accordi telematici, motivando i suoi dubbi in proposito con l’impossibilità dell’ instaurazione di una trattativa di tipo telematico, dati gli ostacoli di carattere tecnico e giuridico.

Se poi facciamo riferimento alla disciplina applicabile ai “contratti del consumatore” e precisamente all’art. 1469-bis del Codice Civile, ammettere la possibilità che anche nella contrattazione telematica sia possibile instaurare una fase di trattativa significa escludere il sindacato di vessatorietà delle singole clausole. L’art. 1469-bis, IV comma, prevede, infatti, che “Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausole che siano stati oggetto di trattativa individuale”.

Questo comporta quindi che se, per esempio, il contraente avesse scelto fra le diverse opzioni a sua disposizione quella che consente alla sola compagnia assicuratrice il recesso unilaterale a titolo gratuito, il consumatore non potrebbe poi denunziare la vessatorietà della clausola medesima né ; chiederne la dichiarazione di inefficacia ex artt. 1469-bis n.7 e 1469-quinquies c.c., perché l’avvenuta trattativa su quella specifica clausola, scelta per l’appunto dal consumatore stesso, varrebbe a sottrarla non solo alla presunzione di vessatorietà, ma anche a qualsivoglia carattere vessatorio.





Attenzione,
l’accesso ai documenti è riservato agli utenti iscritti al portale.
Se sei già registrato inserisci username e password nell'apposito spazio in alto a destra su questa pagina.

Se hai dimenticato username o password clicca qui.

Se non sei ancora un utente registrato, clicca qui.

Le registrazione è gratuita.

Per altre informazioni: info@webdieci.com.


Segnala l'articolo: