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DIRETTIVE E LEGISLAZIONE

I vizi del consenso nel contratto cibernetico: la violenza e il dolo (II parte)

di Laura Zammataro - Consulente di diritto informatico

Con riferimento al vizio del consenso rappresentato della violenza morale sembra non ci siano ostacoli a prospettare come applicabili, anche all’ambito dei contratti cibernetici, le norme civilistiche in materia di contratti in generale, tuttavia sembra utile svolgere alcune considerazioni.

Bisogna rilevare, innanzitutto che, nell’ambito dei contratti cibernetici, la violenza morale con cui si costringe una persona a manifestare la sua volontà negoziale ponendola di fronte all’alternativa di soggiacere al male minacciato o di prestare il proprio consenso, potrebbe essere esercitata sia nei confronti del contraente che nei confronti del programmatore che ha approntato il software di cui il contraente si serve.

Nel primo caso è pacifico che la normativa in tema di violenza morale trovi applicazione. Nel secondo caso, invece, va rilevato che non vi sarebbe da parte del contraente la possibilità di operare una consapevole scelta sull’opportunità di evitare il male minacciato, poiché la minaccia non sarebbe rivolta alla sua persona. Si deve pertanto concludere che, in tale ipotesi, non potrà trovare applicazione la normativa sull’annullabilità del consenso estorto con violenza. La tutela sarà quindi da ricercarsi nella disciplina dell’errore di cui dovranno sussistere i consueti requisiti di essenzialità e riconoscibilità.



A seconda dell’identità del soggetto che ha posto in essere la minaccia, la situazione va però distinta. Se si tratta di controparte, potrebbero ricorrere gli estremi del dolo. Se invece l’autore della violenza è un terzo, oltre alla normativa in tema di errore, potrà applicarsi l’ultimo comma dell’art. 1439 c.c., in cui è sancita l’annullabilità del contratto qualora i raggiri posti in essere dal terzo siano conosciuti dal contraente che ne ha tratto vantaggio.

Anche in caso di dolo si potrà ricorrere alla disciplina del Codice Civile, essendo il computer in sostanza un mezzo più sofisticato con cui perpetrare raggiri.



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