SEMPLIFICAZIONI PRIVACY
Semplificazione della privacy in azienda. 2° p.
di Paolo Vicenzotto - Avvocato - consulente di informatica giuridicaData pubblicazione: 03/09/2008
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Il decreto legge 112, di cui si è parlato nella prima parte dell’articolo, nel frattempo è stato convertito in legge (L. 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" GU n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n.196), e pertanto entrano pienamente in vigore le modifiche al d.lgs 196/03 con alcune importanti semplificazioni degli adempimenti privacy.
In sede di conversione vi è stata la correzione di alcuni aspetti del decreto originario. In primo luogo la sostituzione del DPS con la descritta autocertificazione si estende anche al caso in cui il trattamento di dati sanitari privi di patologia riguardi collaboratori (ad esempio a progetto), e non solo i dipendenti. Poi tale sostituzione si estende anche ai dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale dei propri dipendenti e collaboratori. Queste due precisazioni erano dovute, altrimenti la ratio di semplificazione della norma sarebbe stata vanificata. Rimane ferma, ed anzi è riformulata in modo ancora più chiaro, la parte ove si sottolinea che il trattamento dei suddetti dati avviene “in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte”: le aziende, pur non dovendo redigere il DPS, dovranno adottare tutte le altre prescrizioni di cui all’art. 34 e al. B. Si rimanda alle considerazioni espresse nella prima parte dell’articolo.
Sempre nell’ottica di semplificazione, la norma in oggetto apporta un’ulteriore importante modifica: il Garante per la protezione dei dati personali dovrà emettere un proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, che disponga modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di sicurezza, a favore delle piccole e medie aziende, professionisti e artigiani che effettuino trattamenti di dati sanitari privi di patologia e dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali dei propri dipendenti e collaboratori, nonchè trattamenti per finalità amministrative e contabili.
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