SEMPLIFICAZIONI PRIVACY
Semplificazione privacy per pubblici e privati
di Stefano Corsini - Avvocato e consulente in diritto delle nuove tecnologieData pubblicazione: 26/06/2008
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E’ di recente emanazione il provvedimento del Garante Privacy con il quale, in data 19 giugno, l’Autorità di Piazza Montecitorio ha indicato alcune ulteriori semplificazioni nel trattamento dei dati personali. L’intento è quello di favorire il rispetto della disciplina sul trattamento dei dati senza appesantire l’attività ordinaria, in particolare amministrativa e contabile, delle realtà di medie e piccole dimensioni, sia pubbliche che private. Le novità riguardano l’informativa, il consenso e la possibilità di inviare comunicazioni commerciali - elettroniche e cartacee - a chi ha già instaurato rapporti contrattuali con il titolare.
Come era lecito attendersi, le richieste (e le lamentele) giunte da ogni settore del mondo del lavoro, sia pubblico che privato, hanno avuto nuova e parziale soddisfazione. Nonostante diverse categorie professionali continuino ad invocare l’inapplicabilità del D.Lgs. 196/2003 nei loro confronti, in data 19 giugno u.s. l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento emesso ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c (doc. web n. 1526724), ha individuato alcune soluzioni complementari a quelle già previste per agevolare, pur sempre nel rispetto dei principi fondamentali in materia di trattamento di dati, le attività di ordinaria gestione amministrativo-contabile.
Sulla scia del provvedimento a carattere generale n° 21 del 24 maggio 2007 - “Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese” (doc. web n. 1412271) – il Garante persegue la semplificazione degli adempimenti richiesti dalla Legge senza che ciò pregiudichi il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.
Il provvedimento ultimo riguarda in particolare l’informativa e il consenso, istituti basilari della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Per quanto attiene all’informativa da rendere ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, il Garante nella propria attività istruttoria ha rilevato come spesso tale onere possa essere assolto con formule da rendere oralmente invece che per iscritto, specie se il trattamento riguarda dati personali non sensibili né giudiziari (il provvedimento menziona le ipotesi di gestione di ordinativi, buste paga e di ordinaria corrispondenza con clienti, fornitori, realtà esterne di supporto anche in outsourcing, dipendenti), ed ha sottolineato altresì la diffusa attitudine all’utilizzo di espressioni tecnico-giuridiche che di fatto ostacolano la comprensibilità dell’informativa stessa da parte degli interessati.
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