L'ingresso in vigore del Documento Programmatico sulla Sicurezza, il famoso DPS previsto dal Codice Privacy che dopo infiniti rimandi è giunto in porto, fornisce l'occasione per citare una recente decisione del Garante per la Tutela dei Dati Personali [doc. web n. 1229854] del 2 febbraio 2006 che può essere letta sul sito www.garanteprivacy.it.
L'argomento è di estrema delicatezza: un dipendente si è visto contestare dal datore di lavoro la navigazione in internet durante l'orario di lavoro, tra l'altro su siti poco raccomandabili, documentata da numerose pagine con informazioni relative ai "file" temporanei e ai "cookie" originati dalla navigazione, avvenuta durante sessioni di lavoro avviate con la password del dipendente. L'estensore del ricorso ha sostenuto che tra i dati in questione comparivano anche informazioni di carattere sensibile, in quanto numerosi file fanno riferimento a siti Internet a contenuto pornografico. La ragione del ricorso peraltro non era affatto accademica, ma basata sulla volontà del lavoratore di ribaltare il licenziamento ricevuto dall'azienda a causa del suo comportamento.
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