PRIVACY E CREDITI AL CONSUMO
2° Parte: L’ambito di applicazione, i soggetti e le dinamiche, le finalità del trattamento, le categorie di dati creditizi
di Paolo Vicenzotto - Avvocato - consulente di informatica giuridicaData pubblicazione: 17/02/2005
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L’ambito di applicazione e le definizioni
Nel preambolo del codice deontologico si definisce l’ambito di applicazione della norma: “il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di credito al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti” - recita la norma - “deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale”.
Le norme di questo Codice Deontologico non riguardano sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia.
Così come per l’impianto normativo del d.lgs 196/03, anche nei primi articoli del Codice deontologico vengono inserite particolari definizioni, utili per l’applicazione concreta della norma.
L’art. 1 lett. a), infatti, definisce la " richiesta/rapporto di credito ” come qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. 1 settembre 1993, n. 385).
Altra definizione importante è quella prevista dalla lett. c) del Codice deontologico, "sistema di informazioni creditizie " che il legislatore utilizza nel senso che attualmente era dato dal concetto di “centrali rischi private”: esso è definito come “ ogni banca di dati concernenti richieste/rapporti di credito, gestita in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un'associazione o un altro organismo in ambito privato e consultabile solo dai soggetti che comunicano le informazioni in essa registrate e che partecipano al relativo sistema informativo.”
Il sistema di informazione creditizie può contenere informazioni creditizie di tipo negativo (che riguardano gli inadempimenti) e le informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi.
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