3° Parte: L’obbligo di informativa, la conservazione e l’utilizzo dei dati, i diritti dell’interessato e considerazioni finali
di Paolo Vicenzotto - Avvocato - consulente di informatica giuridica
L’obbligo di informativa nel credito al consumo In particolare mi riferisco all’obbligo di informativa prevista dall’art. 13 del codice della privacy. Tale adempimento, quando si tratta di trattamenti di dati relativi al credito al consumo, deve essere adottato con particolare rigore, attenendosi alle precise indicazioni del codice deontologico. L’art. 5, infatti, prescrive che l’informativa che deve essere rilasciata al momento della raccolta dei dati personali relativi a richieste o ai rapporti di credito, deve recare in modo chiaro, precise indicazioni circa: a) estremi identificativi dei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati i dati personali e dei rispettivi gestori b) categorie di partecipanti che vi accedono c) tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati; d) modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione dei dati, nonché eventuale uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scorino; e) modalità per l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice. Questa speciale informativa prevista per il credito al consumo deve essere fornita agli interessati per iscritto secondo un modello predisposto ad hoc dal Garante e che è disponibile sul sito istituzionale. Essa va inserita in uno specifico modulo utilizzato dal partecipante, e deve essere adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo ed unitario rispetto ad altre parti del contratto o della modulistica.
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