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HOME > Diritto > Privacy > Privacy e crediti al consumo > 1° Parte: Nuove regole di privacy per i crediti al consumo, l’affidabilità e puntualità nei pagamenti

PRIVACY E CREDITI AL CONSUMO

1° Parte: Nuove regole di privacy per i crediti al consumo, l’affidabilità e puntualità nei pagamenti

di Paolo Vicenzotto - Avvocato - consulente di informatica giuridica

Data pubblicazione: 12/01/2005
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Premessa
E’ ormai pratica frequente nel commercio richiedere prestiti personali per poter acquistare beni di consumo come ad esempio automobili, elettrodomestici o per affrontare spese di piccola-media entità.
Il credito al consumo è un importante canale di finanziamento attraverso cui la domanda di beni cosiddetti "durevoli" può essere soddisfatta oltre il limite del reddito del richiedente, mediante un differimento temporale dei pagamenti.
In questi anni, pertanto, banche o altre società specializzate hanno attivato servizi che offrono mutui, finanziamenti, dilazioni di pagamento o il rilascio di carte di credito o di carte prepagate.
Il presupposto per la concessioni di questi crediti è sempre una precisa e dettagliata conoscenza dello stato economico del cittadino richiedente. Ecco che i dati inerenti la persona che accede al credito relativi all’affidabilità, la puntualità nei pagamenti, il rischio di sovraindebitamento e le eventuali situazioni di morosità, vengono inseriti in apposite “banche dati” cui possono accedervi gli operatori finanziari prima di concedere il prestito, il mutuo o finanziamento.

Nella nostra realtà economica esistono da un lato le centrali rischi pubbliche, come quella gestita dalla Banca d’Italia per crediti superiori ad € 75.000 o quella istituita per la rilevazione dei rischi di importo contenuto. Accanto ad esse si sono sviluppate le centrali rischi priva te, fondate su contratti, che hanno un funzionamento molto semplice: una società di finanziamenti, ad esempio, si obbliga contrattualmente a “rifornire” costantemente la banca dati con le notizie relative ai rapporti in essere, acquisendo di contro il diritto a consultare la centrale rischi per la preliminare verifica di affidabilità dei nuovi potenziali clienti.
A fronte dell’indubbia utilità di queste banche dati, si contrappongono diversi problemi relativi all’esattezza e alla completezza delle informazioni riguardanti i clienti, ai tempi della loro conservazione, alla possibile accessibilità da diversi operatori, alla tempestività con cui eventuali correzioni e aggiornamenti sono apportati, ad esempio per effetto del successivo rimborso del debito.





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