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HOME > Diritto > Privacy > La legge Pisanu > La nuova disciplina per gli operatori della società dell’informazione: una prima analisi del “pacchetto Pisanu” sulle misure informatiche di contrasto al terrorismo internazionale.

LA LEGGE PISANU

La nuova disciplina per gli operatori della società dell’informazione: una prima analisi del “pacchetto Pisanu” sulle misure informatiche di contrasto al terrorismo internazionale.

di Glauco Riem - Docente di diritto delle nuove tecnologie

Data pubblicazione: 13/10/2005
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Premessa

Lo spirito della norma, pensata e scritta dopo gli eventi terroristici di Londra, è quello di tracciare il flusso delle comunicazioni info-telematiche e telefoniche fra i terroristi che si muovono nello scenario europeo ed occidentale, ma anche quello di attribuire più vasti poteri di indagine e di controllo agli organi di polizia ed all'autorità giudiziaria. Il decreto recepisce infatti la decisione quadro n. 2002/475/GAI del Consiglio Europeo del 13 giugno 2002  e la convenzione europea sulla prevenzione al terrorismo.
Ai sensi dell'art. 5 sono poi “costituite apposite unità investigative interforze” di cui i pubblici ministeri dovranno avvalersi nelle indagini che riguardino il terrorismo.
Il decreto ammette altresì la possibilità di ricorrere al riconoscimento delle persone attraverso l'analisi del DNA eseguito attraverso il prelievo coattivo della saliva e dei capelli (art. 10). Ulteriori norme del pacchetto riguardano il monitoraggio delle attività di volo degli aeromobili e quelle relative all'uso di esplosivi (art.8).
In tema di permesso di soggiorno elettronico il decreto dà poi attuazione al regolamento CE n. 1030/2002 sull'adozione di modelli uniformi ai fini del rilascio di permessi e carte di soggiorno elettroniche mediante l'utilizzo di opportuni sistemi informatici e di tecnologie avanzate anticontraffazione.
Il testo normativo che risulta dal compendio del DL del 27 luglio 2005, n. 144 (G.U. n. 173/05) e della legge 31 luglio 2005, n. 155 (estratto della G.U. dell'1 agosto 2005) è allora, da un punto di vista degli obbiettivi, sicuramente ineccepibile, ma risulta complesso ed estremamente articolato per l'operatore del traffico telefonico e telematico e per colui che conduce esercizi pubblici di telefonia e di Internet che devono materialmente formalizzare i nuovi adempimenti voluti dal legislatore.
Ai più è poi sembrata molto stridente, nell'era della comunicazione e della società dell'informazione globale, la prescrizione che esige l'adozione ed uso di un “apposito registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dalla autorità locale di pubblica sicurezza ove viene registrato anche l'identificativo della apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario di inizio e fine della fruizione dell'apparato” attraverso il quale egli si serve per inviare o scaricare la posta elettronica e le diverse sessioni di collegamento selezionate in rete.
Cercheremo quindi di fornire all'operatore una prima analisi del testo normativo e degli adempimenti che ad esso si riconnettono.



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