Sempre più di frequente, quando per motivi di lavoro o di svago ci troviamo fuori città, usufruiamo di Internet Point o Internet Cafè, per navigare o leggere la posta. Nulla di male, direte voi. Tuttavia, recenti indagini hanno appurato che la rete terroristica internazionale si avvale di PC collegati ad Internet nei pubblici esercizi o in circoli privati, al fine di organizzare la propria attività criminale.
Al fine di contrastare tale attività illecita, sono stati emanati due importanti provvedimenti: il Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale ” pubblicato in G.U. n. 173 del 27.07.2005 ed il Decreto del Ministro dell'interno 16 agosto 2005 “ Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 ”, o più semplicemente detto Decreto Pisanu.
La ratio fondamentale di queste norme è quella di tenere traccia ed individuare sempre chi si colleghi ad Internet da una determinata postazione in “luoghi aperti al pubblico”. Ciò avverrà con una serie di adempimenti, ai quali tutti i gestori devono sottostare.
Innanzitutto è opportuno appurare chi siano “i gestori” di cui ho accennato, sottoposti a queste due norme . In particolare il Decreto Pisanu esordisce all'art. 1 indicando che sono soggetti all'applicazione della norma “I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale” . Tale definizione pare sufficientemente ampia per comprendervi tutti quei luoghi aperti al pubblico o circoli privati di qualsiasi genere (secondo l'interpretazione ormai consolidata espressa nel testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza, TULPS) ove vi sia a disposizione di un cliente, a titolo oneroso o gratuito, un PC connesso alla rete. Pertanto vi rientrano i normali Internet Point o Internet Cafè. Sono ricompresi, poi, i sempre più diffusi “Phone Center”, che offrono il servizio di telefonia internazionale tramite Internet, con “Voice Over IP”. Saranno esclusi solo se si svolge attività con telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
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