di Glauco Riem - Avvocato e docente di diritto delle nuove tecnologie, Università degli Studi di Udine
Abbiamo già riferito della modificazione dell’art. 132 al D.Lgs 196/03, Codice in materia di tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali, ed altresì delle deroghe introdotte dal pacchetto Pisanu agli art. 122 e 123. La norma stabilisce quindi la previsione di un ulteriore termine per la conservazione dei dati relativi al traffico di ulteriori sei mesi rispetto a quelli stabiliti dalle norme sulla privacy nelle comunicazioni; detta previsione si intende però valida ai soli fini delle indagini relativi a questioni legate al terrorismo. Gli operatori soggetti alla norma dovranno allora conservare i dati anagrafici dei clienti o dei soci, le riproduzione fotostatiche dei documenti di identità, i data log journal che contengono i "dati relativi al traffico".
Ai sensi dell'art. 4, 1 comma, del decreto ministeriale del 16 agosto '05, le informazioni "sono raccolte e conservate con modalità informatiche (quindi memorizzate su un apposito server o su videodisco), mentre gli esercizi o i circoli che mettono a disposizione del pubblico "non più di tre apparecchi terminali possono registrarle su di un apposito registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dall’autorità locale di pubblica sicurezza ove viene registrato anche l’identificativo della apparecchiatura assegnata all’utente e l’orario di inizio e fine della fruizione dell’apparato".
Gli operatori, ai fini del D.Lgs 196/03 sulla privacy sono considerati "titolari" del trattamento dei dati secondo le nozioni contenute nell'art. 4, comma primo, sub lettera f) del predetto decreto legislativo. Come titolare egli è soggetto alle norme privacy che prevedono l'obbligo di fornire ai propri clienti / soci una adeguata informativa (art. 13) orale, e, ai fini della prova, anche scritta; di ottenere il consenso al trattamento dei dati ed alla conservazione delle copie fotostatiche dei documenti identificativi con l'obbligo di riaffermare che, in caso di diniego, il servizio di connessione non potrà essere concesso. Tali informative e consensi dovranno poi, secondo il principio dettato dall'art. 1, lettera c), del D.M. del 16 agosto '05, essere date ed ottenuti anche "in lingue straniere".
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