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LA LEGGE PISANU

L’indicazione delle norme

di Glauco Riem - Docente di diritto amministrativo e delle nuove tecnologie presso la Facoltà d'Ingegneria nell'Università di Udine

Data pubblicazione: 13/10/2005
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La lunga rubrica della norma (D.M. del Ministero dell’Interno del 16 agosto 2005) recita "Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto–legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155” . Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005 e richiama oltre alla norme di cui in rubrica, anche il decreto legislativo n. 259, del 1 agosto 2003 “Codice delle telecomunicazioni” ed il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, come via via modificato nel tempo.
La rubrica del D.L. del 27 luglio 2005, n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 173 del 27 luglio 2005, recita “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”, e contiene le norme che sono poi convertite, con modificazioni, nella legge appunto del 31 luglio 2005, n. 155, così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 2005, n. 177.
Il testo della legge è stato coordinato a cura del Ministero della Giustizia secondo i principi dettati dal primo comma dell’art. 11 del DPR 1092/85.
E’ importante sottolineare subito che le modifiche apportate al decreto legge (entrato in vigore il 28 luglio 2005) dalla legge di conversione n. 155/05 esplicano la loro efficacia dal 2 agosto 2005, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





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