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PRIVACY

Condannato lo spam dal Garante per la tutela dei dati personali

di Leonardo Felician - Docente di Sistemi Informativi II, Università di Trieste

Data pubblicazione: 15/09/2003
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In una recente newsletter, il mezzo con cui il Garante per la tutela dei dati personali rende tempestivamente nota la sua attività, è contenuta un’importante pronuncia su un tema di grande attualità, lo spam, cioè l’invio di posta elettronica non richiesta e non gradita, di solito a fini di marketing o commerciali (tentata vendita). Questo annoso tema tormenta tutti coloro che ricevono molta posta elettronica e il cui indirizzo è noto in giro, ad esempio per essere pubblicato su un sito internet o per aver partecipato a discussioni sui newsgroup.

Va detto subito che lo spam è stato esplicitamente regolamentato nel nuovo Codice della Privacy, il testo unico appena licenziato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine luglio 2003, ma anche in attesa del suo ingresso in vigore in Italia, previsto per il primo gennaio 2004, il comportamento di invio indiscriminato di propri messaggi a chi non ne ha fatto richiesta è già condannabile, come appunto ha precisato il Garante.

Il caso ha preso le mosse dalla denuncia di un professionista, che dopo aver ricevuto messaggi pubblicitari non richiesti da parte di un fornitore di servizi su internet (nella fattispecie un’offerta di hosting per un dominio Web), ha esercitato i diritti previsti dall’art. 13 della Legge 675/96 ed ha chiesto al fornitore stesso da dove avesse evinto il suo indirizzo di posta elettronica, chiedendogli di astenersi per il futuro da simili invii. In assenza di risposta da parte della Società (prevista, secondo le norme in vigore attualmente, entro 5 giorni dalla richiesta), il professionista si era rivolto dunque all’Autorità Garante per la Tutela dei Dati personali.





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