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PRIVACY

Dati sanitari dei dipendenti. Modalità di conservazione e trattamento

di Stefano Corsini - Avvocato e consulente in diritto delle nuove tecnologie

“Il datore di lavoro deve custodire le cartelle sanitarie e di rischio dei propri dipendenti ed assieme al medico competente ne è responsabile. Ma cosa bisogna fare quando l’azienda non ha una sede stabile? E come può dirsi correttamente assolto tale obbligo di custodia da parte del datore di lavoro? Questo breve contributo intende evidenziare alcune delle problematiche connesse al trattamento dei dati sanitari dei lavoratori fornendo al contempo una risposta”.



Accade normalmente che un’azienda di medie-piccole dimensioni detenga dati di natura sensibile senza essere al corrente dell’importanza che va dedicata alla loro conservazione o alle modalità del loro trattamento. I problemi maggiori sono rappresentati da tutte quelle informazioni che per legge vengono riversate su carta non dal titolare stesso, bensì dal medico competente ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 626/94 (il medico del lavoro).



Atteso il fatto che non esiste una disciplina normativa specifica che indichi l’esatto comportamento da tenere in relazione a questa tipologia di dati, ma soltanto un complesso di norme diverse da cui distillare delle regole, è mia intenzione fornire alcuni spunti utili a quegli operatori che ancora non hanno ricevuto risposte esaustive, o almeno chiare, su cosa si debba fare e cosa non si debba fare quando si maneggiano le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori.



L’attività di sorveglianza sanitaria è un obbligo per il datore, il quale si rivolge a medici o poliambulatori specializzati al fine di ottemperare a ciò che la legge richiede. Preliminarmente deve ricordarsi che il medico d’azienda, ma non solo, è tenuto all’osservanza delle norme deontologiche di categoria e, soprattutto, al segreto professionale, tant’è che il D.Lgs. 626/94 ha stabilito precisi obblighi in materia, ove prevede all’art. 17, co. 1, lett. d), che il medico competente “istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale”, e all’art. 4, co. 8, che “il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta”. Quindi anche il datore di lavoro, e non soltanto il medico, è tenuto ad osservare e garantire la segretezza delle informazioni sensibili del dipendente, pena gravi sanzioni amministrative.



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