PRIVACY
Privacy e misure minime di sicurezza: termini nuovi e vecchi problemi
di Paolo Vicenzotto - Avvocato - consulente di informatica giuridicaData pubblicazione: 22/11/2004
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Ci sono due domande ricorrenti che ci pongono imprenditori o amministratori quando ci rechiamo nelle aziende o in altri enti ad effettuare delle consulenze in tema di applicazione del d.lgs 196/03, alle quali vorrei dare una risposta in questo articolo.
La prima domanda è “perché la legge sulla privacy mi obbliga, con sanzioni penali, ad adottare tutta una serie di misure informatiche, facendomi spendere del danaro per acquistare P.C., cambiare software e facendomi mutare prassi organizzative ormai consolidate?”.
La seconda domanda , immediatamente legata a questa, “ma entro quando devo adeguarmi a queste misure?”.
Risponderei, innanzitutto, alla seconda domanda, anche per la recentissima novità introdotta dal DM del 29 ottobre 2004, pubblicato in GU il 10 novembre 2004: il termine per l’applicazione delle nuove misure minime di sicurezza (indicate negli articoli da 33 a 35 e all'allegato B, nuove perché non previste d.P.R. 318/99) è il 30 giugno 2005.
Perciò il Documento programmatico sulla sicurezza, che è una delle misure minime nuove, va redatto entro il 30 giugno 2005.
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