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PRIVACY

Privacy in azienda. La nomina del responsabile del trattamento

di Stefano Corsini - Avvocato e consulente in diritto delle nuove tecnologie

“La nomina del Responsabile è molto utile per il titolare del trattamento, che così facendo scarica su altri soggetti gli oneri altrimenti spettanti a lui. Tuttavia questa scelta presenta da un lato dei vantaggi, anche a livello di migliore organizzazione degli incarichi, da un altro, invece, delle problematiche che è opportuno considerare: si tratta pur sempre di una devoluzione di responsabilità, con tutta una serie di conseguenze giuridiche sottese alla scelta operata dal titolare”.


- 1ª parte -



Il Responsabile del trattamento, secondo la definizione del D.Lgs. 196/2003 - o “Codice privacy” - è colui (persona fisica o giuridica) che è preposto dal titolare al trattamento di dati personali.
Deve precisarsi che l’individuazione di un responsabile, cui affidare la cura concreta del rispetto delle prescrizioni del codice nelle attività che comportino trattamento di dati personali, costituisce a rigore un adempimento facoltativo, e non obbligatorio. Nonostante altre normative (come il D.Lgs. 626/1994) impongano la nomina del responsabile - quale soggetto preposto ad una determinata attività con competenze tecniche - nel Codice Privacy tale figura si presenta come strumento di grande flessibilità ed efficacia. Infatti, nel caso di entità di considerevole complessità organizzativa, quale è il caso di un’azienda di medio-grandi dimensioni, la nomina di uno o più responsabili per il trattamento dei dati personali è sicuramente raccomandabile.
L’individuazione della figura del responsabile, infatti, consente un efficace coordinamento nella strategia per la sicurezza dei dati, e permette di prevedere una figura di riferimento unitaria per tutti gli interessati (si ricorda, infatti, che i responsabili devono essere indicati nell’informativa).



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