Le tecnologie informatiche trovano ormai largo impiego in tutti i settori lavorativi, sia privati che pubblici. In particolare nel settore della pubblica amministrazione si sta accelerando il processo di “digitalizzazione” per sfruttare al meglio i vantaggi che l'informatica può apportare in termini di spesa ed efficienza.
La disponibilità di tali risorse fra i dipendenti può comportare che il suo ampio utilizzo avvenga anche per scopi non attinenti all'attività lavorativa, senonchè, come accade in tutti gli ambiti lavorativi, non sempre si procede al monitoraggio delle risorse informatiche, soprattutto a causa di un rapporto costi/benefici non ancora considerato dalle pubbliche amministrazioni. Nel privato, si sa, la problematica invece è sentita da diversi anni ormai, specie nell'ottica della tutela del segreto aziendale ed industriale, e già nel 2007 il Garante Privacy aveva dettato regole precise per l'utilizzo di internet e della posta elettronica nei luoghi di lavoro.
Di recente il Ministro Brunetta ha fatto proprie le linee guida del Garante ed ha emanato una direttiva (la n° 2 del 2009) per l'”Utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro”.
Innanzitutto, la direttiva, considerando il fatto che le connessioni cd. “flat” consentono la navigazione 24 ore su 24 a costo fisso, contempla la possibilità dell'utilizzo di internet per finalità “non istituzionali”. Il problema era già stato affrontato in passato in merito alla possibilità che si potesse configuare in capo al lavoratore il reato di peculato, mentre ora, quasi come a voler accettare che è prassi diffusa consultare pagine web per motivi personali anche dal posto di lavoro, si tollera l'utilizzo non istituzionale, anche per consentire ai dipendenti di "assolvere incombenze amministrative e burocratiche senza allontanarsi dal luogo di lavoro" (ad esempio, per effettuare adempimenti on line nei confronti di pubbliche amministrazioni e di concessionari di servizi pubblici, ovvero per tenere rapporti con istituti bancari e assicurativi). Ciò consentirebbe inoltre di evitare gli spostamenti necessari all'assolvimento di tali formalità, quindi si eviterebbe, con enorme vantaggio per i lavoratori, di dover chiedere dei permessi al proprio datore di lavoro per recarsi presso la propria banca ecc., con conseguente beneficio in termini di efficienza per il datore di lavoro (pubblico).
Nella Direttiva, mutuando l'intendimento del Garante privacy, è previsto che i lavoratori siano messi in condizione di conoscere quali sono le attività consentite, a quali controlli sono sottoposti, quali sono le modalità del trattamento dei dati e in quali sanzioni possono incorrere nel caso di abusi. Per tali motivi è previsto che ciascuna amministrazione adotti un disciplinare interno avente ad oggetto i predetti punti.
Per adempiere il proprio dovere di diligenza e vigilanza nell'utilizzo dei beni e strumenti ad esso affidati, il dipendente ha altresì l'obbligo di impedire ad altri indebiti utilizzi della propria apparecchiatura informatica, non rilevando, al fine del difetto di responsabilità, il fatto che altri, in sua assenza, abbia potuto usare la postazione lavorativa. In difetto, il comportamento del dipendente si configura come negligente, inescusabile e gravemente colposo. Qualche anno fa la Corte dei Conti aveva condannato un lavoratore che, allontanandosi dalla propria postazione di lavoro, aveva lasciato il proprio computer acceso e disponibile ad altri utenti e dal quale sono poi stati effettuati degli accessi abusivi alle anagrafi tributarie.
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