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Privacy

I provvedimenti del Garante in tema di privacy e condominio

di Paolo Vicenzotto - Avvocato - consulente di informatica giuridica


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Uno degli ambiti nel quale la disciplina sulla privacy trova ampia applicazione è quello della vita condominiale. Non tanto per il concetto di riservatezza inteso come “invasione dell'altrui sfera privata”, come potrebbe essere il classico caso della vicina “impicciona” che diffonde notizie, pettegolezzi e informazioni sui vari inquilini, ma anche per quel che concerne la gestione delle numerose informazioni personali dei diversi condomini nella gestione civilistica e amministrativa degli affari comuni. Il Garante è già intervenuto su numerose segnalazioni, condensando il proprio pensiero con un provvedimento generale relativo ad attività connesse all'amministrazione dei condomini (provv. Gen. 18 maggio 2006).
I casi passati in rassegna nella giurisprudenza più recente del Garante sono numerosi e a volte curiosi. Ad esempio, risulta lecita l'indicazione, nell'atto di deposito del regolamento di condominio, dello stato civile di persona legalmente separata, di un condomino. Ciò perché l'art. 2659 c.c. impone al richiedente la trascrizione di un atto tra vivi di presentare presso la conservatoria dei registri immobiliari una nota contenente anche il “regime patrimoniale” delle parti. Di qui la necessità di indicare la condizione di legalmente separata nel deposito del regolamento.
Particolarmente perigliose per la privacy sono le tabelle di ripartizione delle spese comuni: oltre ai dati indispensabili all'identificazione dei soggetti debitori e gli importi, non debbono riportare altre indicazioni. Il Garante è intervenuto censurando l'amministratore di condominio che aveva indicato nelle tabelle, oltre al nome del debitore, anche la sua qualità di ex moglie di altro condomino.
Ogni avvocato sa che l'assemblea di condominio è la madre di molte liti giudiziarie. Anche in tema di privacy può essere vero. L'Autorità è intervenuta accogliendo il ricorso di due cittadini che hanno lamentato il fatto che, nel corso di un'assemblea condominiale, due soggetti estranei, invitati per un successivo punto all'ordine del giorno, avessero invece assistito alla trattazione di un punto, ove si trattava di dati personali relativi al loro contenzioso con il condominio, nonché alla loro condizione di morosità. L'Autorità ha ravvisato in tal caso una comunicazione a terzi estranei di dati personali in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1,lett. d ), del Codice), oltre che in assenza del consenso degli interessati (ovvero di altro
presupposto di liceità del trattamento: art. 24 del Codice).


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