PRIVACY
Compiti e funzioni dell’amministratore di sistema sotto la lente del Garante Privacy
di Stefano Corsini - Avvocato e consulente in diritto delle nuove tecnologieData pubblicazione: 20/01/2009
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Lo scopo del provvedimento è richiamare tutti i titolari di trattamenti ad adottare particolari cautele e a prestare la dovuta attenzione nella fase di individuazione e scelta dei cd. amministratori di sistema. Particolari accorgimenti, poi, devono essere adottati entro aprile 2009.
E’ stato pubblicato di recente un provvedimento del Garante privacy relativo alla particolare figura del cd. “amministratore di sistema”. Il senso del provvedimento, risiede nel fatto che nell’ambito della cd. “Società dell’informazione”, ove l’impiego degli elaboratori elettronici è sempre più massiccio ed invadente, tali figure professionali vengono a rivestire un ruolo di primaria importanza nel processo di trattamento dei dati personali.
Tale figura apparve inizialmente nell’art. 1 del D.P.R. 318/99, mentre nel nuovo Codice Privacy non viene più menzionato se non sotto le spoglie del “poco noto” addetto alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici (art. 15 All. B al D.Lgs. 196/2003). Il provvedimento in realtà è riferito anche ad altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi. Costoro, nelle loro consuete attività, sono sovente responsabili di specifiche fasi lavorative che possono implicare numerosi rischi rispetto alla tutela dei dati.
Le ordinarie attività quali il salvataggio e ripristino dei dati (backup/recovery), l’organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware implicano infatti un’effettiva capacità di azione sulle informazioni, che va considerata a tutti gli effetti alla stregua di un trattamento di dati personali, anche quando l'amministratore consulti informazioni criptate o che, comunque, non consentano l’identificazione in via diretta e immediata.
Si pensi, poi, alla particolare rilevanza del ruolo di amministratore di sistema nell’ambito dei cd. computer crimes. Ci si riferisce, in particolare, all'abuso della qualità di operatore di sistema prevista dal codice penale per le fattispecie di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615 ter) e di frode informatica (art. 640 ter), nonché per le fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (artt. 635 bis e ter) e di danneggiamento di sistemi informatici e telematici (artt. 635 quater e quinques). Non v’è chi non vede, perciò, come i professionisti dell’informatica siano considerati alla stregua di veri e propri depositari di un “sapere”.
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