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La novella dell'art. 36 della L. 675/96 sull'omessa adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali
di Glauco Riem - Docente di diritto delle nuove tecnologieData pubblicazione: 23/05/2002
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Il D.Lg 467/01, entrato in vigore il primo febbraio del 2002, introduce una linea più morbida nei confronti degli operatori che non abbiano adottato le misure minime di sicurezza prescritte dall'art. 15 delle L.675/96 e dal Dpr 318/99.
La previgente dizione dell'art. 36 della citata legge considerava l'omessa adozione quale comportamento delittuoso da parte dell'operatore inadempiente e vi ricollegava (anche nell'ipotesi per colpa) la pena della reclusione sino ad un anno e, qualora dall'omissione o dalla colpa fosse derivato un "nocumento" all'interessato al trattamento, la pena era della "reclusione da due mesi a due anni".
L'art. 14, del citato decreto legislativo, modifica il reato da delitto in contravvenzione ricollegandovi le pene dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda da dieci milioni (5.164,5 euro) a ottanta milioni (41.316, 55 euro).
Il secondo comma dell'art. 36 introduce poi un criterio di coercibilità nell'adozione di prescrizioni sulla sicurezza dettate da "un organo di vigilanza" in questo caso un funzionario del Garante.
Tale procedura non è nuova nel nostro ordinamento giuridico tant'è che vengono adottate, in quanto applicabili anche nel caso di specie, le procedure già previste dal D.Lgs 758/94 sulla "Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" (G.U.26.01.95) ed in specie quelle previste al Capo II e relative all'estinzione delle contravvenzione in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
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