PRIVACY
Per la Cassazione, riprendere la casa del vicino non viola la privacy
di Stefano Corsini - Avvocato e consulente in diritto delle nuove tecnologieData pubblicazione: 20/07/2012
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La vicenda trae spunto dal caso di un soggetto che, per documentare un abuso edilizio commesso da un condomino, ha filmato l’abitazione di quest’ultimo il quale, lamentando un attacco alla propria sfera di riservatezza, ha denunciato il fatto per interferenze illecite nella vita privata.Il caso in questione su cui si è pronunciata la Cassazione penale, Sezione V, con sentenza n. 18035/2012, riprende il tema sempre più attuale delle interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615.bis del codice penale.
Il fatto riguarda il caso di un soggetto che, lamentando l’effettuazione di videoriprese verso la propria abitazione da parte di un tizio che intendeva documentare un abuso edilizio, ha denunciato il fatto all’Autorità chiedendo che il comportamento fosse censurato ai sensi del codice penale.
La norma di riferimento è l’art. 615 bis che al primo comma testualmente prevede:
“
Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 (abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
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