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PRIVACY

L’invio di comunicazioni commerciali via e-mail

di Stefano Corsini - Avvocato e consulente in diritto delle nuove tecnologie

Data pubblicazione: 26/10/2010
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La norma di riferimento in tema di protezione dei dati personali è il cd. “Codice Privacy” (D.Lgs. 196/2003) il quale, all'art. 130 prevede espressamente che “L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato”. Lo stesso principio “si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo”.

E' molto diffusa, però, la pratica commerciale di procedere con l'invio di detto materiale pubblicitario/promozionale riportando in calce al messaggio un disclaimer - spesso sintetico e quindi inidoneo - sull'informativa resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Tuttavia, alla luce dell'art. 130, l'invio di messaggi pubblicitari è e rimane imprescindibilmente subordinato alla prestazione preventiva del consenso dell'interessato.

E' certamente improbabile e di difficile realizzazione la raccolta preventiva del consenso, poiché duplicherebbe il lavoro degli operatori costringendoli ad un primo contatto col potenziale cliente per informarlo sulle intenzioni e richiedere il suo consenso; ad un secondo contatto con invio della comunicazione commerciale sul presupposto del punto precedente. Difatti la quasi totalità dei casi prevede la sintesi dei due punti indicati in un unico momento (comunicazione commerciale con informativa e consenso). E non appare poi condivisibile la tesi del “consenso implicito”, ossia la possibilità di ripetere l'invio se l'utente non si oppone alla prima comunicazione.

Va in ogni caso precisato che tale prassi a tutt'oggi non coincide con quanto previsto dall'art. 130 Codice Privacy, salvo alcune ipotesi che dopo l'emanazione del testo di legge sono state aggiunte alle previsioni codicistiche.

E' il caso delle comunicazioni commerciali inviate a soggetti con i quali è già intercorso precedentemente un rapporto contrattuale. Spesso, infatti, per mantenere un canale comunicativo con i clienti, l'imprenditore comunica alla propria clientela - passata e presente - i servizi erogati, le novità dei propri prodotti, ecc.





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