PRIVACY
Controllo a distanza dei lavoratori con software “spioni”
di Stefano Corsini - Avvocato e consulente in diritto delle nuove tecnologieData pubblicazione: 31/03/2010
voto medio: 0 - tot. 0 voti.
[ Per votare questo articolo devi prima
registrarti e fare il log-in ]
Pronunciandosi per la prima volta sul tema, la Corte Suprema ha affermato che i programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad Internet dei dipendenti sono necessariamente apparecchiature di controllo, soggette alle condizioni di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Con Sentenza depositata il 23 febbraio 2010, la Corte Suprema ha avuto modo di esaminare il caso di una dipendente che è stata licenziata per aver navigato su siti web non pertinenti all’attività lavorativa. Il datore di lavoro aveva effettuato in due momenti diversi dei controlli mediante l’utilizzo di un software apposito (Super Scout) dai quali è emersa una condotta difforme dal Regolamento aziendale che disciplina l’utilizzo di Internet e della posta elettronica. Rimandando alla Sentenza (n° 4375 del 23.2.2010 Sez. lavoro) per l’esposizione completa dei fatti, ciò che merita attenzione in questa sede è il costume diffuso in ambito aziendale privato (ma anche nel settore pubblico) di impiegare strumenti per il monitoraggio della rete ritenendoli legittimi alla stregua dei cd. “controlli difensivi”. In verità, come andiamo dicendo da anni, siamo nell’ambito dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, e ciò comporta necessariamente il rispetto dei presupposti, ivi previsti, in tema di utilizzabilità di sistemi di controllo a distanza, ossia particolari esigenze organizzative, produttive o di sicurezza, e comunque previo accordo con le rappresentanze sindacali, oppure l’autorizzazione del competente Ispettorato provinciale del Lavoro.
La Cassazione, confermando quanto affermato dalla Corte di Appello, ha sostenuto che “i programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi internet sono necessariamente apparecchiature di controllo nel momento in cui, in ragione delle loro caratteristiche, consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa durante la prestazione, l’attività lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e corretto adempimento (nel caso de quo, delle direttive aziendali)”.
Attenzione,
l’accesso ai documenti è riservato agli utenti iscritti al portale.
Se sei già registrato inserisci username e password nell'apposito spazio in alto a destra su questa pagina.
Se hai dimenticato username o password clicca qui.
Se non sei ancora un utente registrato, clicca qui.
Le registrazione è gratuita.
Per altre informazioni: info@webdieci.com.
Segnala l'articolo: