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PRIVACY

La pubblicazione di fotografie fra diritto all’immagine e diritto alla riservatezza

di Paolo Vicenzotto - Avvocato - consulente di informatica giuridica

Data pubblicazione: 21/11/2005
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Possiamo legittimamente pubblicare la fotografia di un cittadino nel sito web aziendale oppure in un giornale o in una rivista? E se la persona è stata casualmente ripresa nel corso di un convegno o di una manifestazione pubblica? E se si tratta dell’immagine di un personaggio famoso? Le risposte a queste domande sono diverse e riflettono la disciplina normativa relativa a due diritti importantissimi per l’uomo, il diritto all’immagine e il diritto alla riservatezza.

Innanzitutto è necessario analizzare il diritto all'immagine, che, pur non essendo espressamente previsto in alcuna norma costituzionale, si inquadra tra i diritti fondamentali della personalità, assoluti e non patrimoniali. La disciplina normativa di tale diritto deriva dal combinato disposto degli art. 10 del Codice Civile e 96 e 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.

L'articolo 10 del Codice Civile prevede l’inibitoria ed il relativo risarcimento dei danni, in caso in cui vi sia stata la pubblicazione di un’immagine di una persona (o dei genitori, del coniuge o dei figli) fuori dai casi in cui tale esposizione sia consentita dalla legge, ovvero quando la stessa comporti pregiudizio al decoro o alla reputazione.

Questo principio è ulteriormente specificato dall’art. 96 della Legge 633/41. Tale norma inserisce l’elemento volitivo (il consenso) nella disciplina giuridica dell’immagine e del ritratto di persona, sia nella fotografia in sé considerata, che nella relativa pubblicazione (in giornali, riviste, siti web ecc). L’art 96 dispone che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa. Questa prescrizione trova, però, delle rilevanti eccezioni nel successivo art. 97, che elenca una serie di casi in cui non serve il consenso della persona ritratta.





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