PRIVACY
Emanate le Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario (2 p.)
di Stefano Corsini - Avvocato e consulente in diritto delle nuove tecnologieData pubblicazione: 22/09/2009
voto medio: 0 - tot. 0 voti.
[ Per votare questo articolo devi prima
registrarti e fare il log-in ]
In ragione della molteplicità di soggetti che partecipano alla costituzione e implementazione del FSE/DS risulta non sempre agevole individuare i ruoli e le responsabilità. A tal proposito il Garante ha specificato che la titolarità del trattamento deve essere di regola riconosciuta alla struttura o organismo sanitario inteso nel suo complesso e presso cui sono state redatte le informazioni sanitarie (es. azienda sanitaria o ospedale). Costoro hanno poi la facoltà di designare eventuali responsabili del trattamento ed individuare gli incaricati, ai quali deve essere indicato con precisione l'ambito delle operazioni di trattamento consentite, in particolare se gli è riconosciuta la facoltà della mera consultazione del FSE/DS o anche quella di integrarlo o modificarlo.
I dati da inserire nel FSE/DS devono inoltre rispondere ai requisiti di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità in relazione alle necessità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, sicché ogni soggetto che vi partecipa dovrebbe accedere alle sole informazioni ad esso indispensabili per erogare la propria prestazione (ad es. i farmacisti potrebbero avere accesso solo all’elenco dei farmaci precedentemente prescritti al fine di valutare eventuali incompatibilità).
Nel provvedimento è altresì riconosciuto il dovere del titolare di garantire l’anonimato di particolari categorie di soggetti – vittime di violenze sessuali, persone sieropositive o che fanno uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e di alcool, donne che si sottopongono a un intervento di interruzione volontaria della gravidanza o che decidono di partorire in anonimato – come già prevedono altre norme specifiche. E’ facoltà del titolare del trattamento non inserire tali informazioni nel FSE/DS oppure di inserirle dietro specifica manifestazione di volontà dell'interessato, il quale potrebbe anche legittimamente richiedere che tali informazioni siano consultabili solo da parte di alcuni soggetti dallo stesso individuati.
I dati sanitari presenti nel FSE/DS non possono essere in alcun modo diffusi, mentre per quanto riguarda il trasferimento degli stessi all’estero per finalità di diagnosi, cura e prevenzione ciò può avvenire con il consenso espresso dell’interessato oppure in assenza quando sia necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità di un terzo.
Ribadendo il diritto dell’interessato di essere ampiamente ed adeguatamente informato circa l’utilizzo dei suoi dati, egli deve altresì essere informato anche della circostanza che il FSE/DS potrebbe essere consultato, anche senza il suo consenso, ma nel rispetto dell'autorizzazione generale del Garante 2/2008, qualora sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività.
Attenzione,
l’accesso ai documenti è riservato agli utenti iscritti al portale.
Se sei già registrato inserisci username e password nell'apposito spazio in alto a destra su questa pagina.
Se hai dimenticato username o password clicca qui.
Se non sei ancora un utente registrato, clicca qui.
Le registrazione è gratuita.
Per altre informazioni: info@webdieci.com.
Segnala l'articolo: