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Pubblicità al telefono. Il Garante fa fronte all’emergenza.
di Stefano Corsini - Avvocato e consulente in diritto delle nuove tecnologieData pubblicazione: 19/03/2009
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Con proprio provvedimento del 12 marzo 2009 il Garante ha inteso mostrare il pugno di ferro nella delicata questione del marketing telefonico. Pochi giorni fa è stato convertito in legge il D.L. 30 dicembre 2008 n. 207 (cd. “Decreto Milleproroghe”) con il quale – ex multis - sono stati prorogati alcuni termini per l’osservanza di prescrizioni impartite dall’Autorità Garante. In sordina, però, è stato aggiunto all'art. 44 il comma 1 bis il quale ha stabilito che i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1 agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del Codice, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1 agosto 2005.
Va premesso che il Garante aveva già affrontato e regolato ampiamente la questione attraverso l’emanazione di provvedimenti ad hoc, in particolare vanno ricordati il provvedimento del 15 luglio 2004 e quello del 14 luglio 2005. Con il primo l'Autorità ha individuato le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici “alfabetici” del servizio universale, con il secondo invece ha individuato procedure semplificate per la redazione e l'utilizzo degli elenchi organizzati per categorie merceologiche/professionali (cd. elenchi “categorici”).
Anche alla luce di tali provvedimenti la disciplina applicabile riconosce la possibilità di utilizzare, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale, alcune categorie di dati e, in particolare:
1) quelli presenti negli elenchi telefonici cd. “alfabetici” per i quali l'interessato ha manifestato il proprio consenso in seguito al rinnovo degli elenchi del 2005*;
2) quelli presenti negli elenchi cd. “categorici”;
3) quelli presenti nelle banche dati costituite utilizzando anche dati estratti da elenchi telefonici formati prima del 1 agosto 2005, purchè il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente prima di tale data l'informativa agli interessati.
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