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PRIVACY

Telemarketing: ecco il “registro” per chi non vuole essere disturbato

di Paolo Vicenzotto - Avvocato - consulente di informatica giuridica

Data pubblicazione: 17/05/2010
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La Legge 166/2009, che ha convertito il DL 135/09 (recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) ha introdotto alcune interessanti modifiche al Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in tema di telemarketing.

Semplificando, il Codice della privacy prevedrebbe che l’uso del telefono per fini pubblicitari (art. 130) sia possibile solo previo consenso dell’interessato. Con proprio provvedimento, il Garante aveva poi lasciato la possibilità al consumatore di indicare negli elenchi telefonici, la volontà di essere oggetto di telemarketing. Senza tale consenso specifico, l’uso dei nominativi tratti dall’elenco telefonico, sarebbe illecito. Con il c.d. “Milleproroghe” del 2008, invece, il Governo ha vanificato il provvedimento del Garante, dando ai call center la possibilità di avvalersi, fino alla fine del 2009, degli elenchi telefonici precedenti al 1 agosto 2005 per contattare gli utenti e proporre le proprie offerte commerciali. Il termine è stato quindi prorogato dal decreto Ronchi per un ulteriore periodo di sei mesi.

Questo quadro, sostanzialmente era in contrasto con Direttive Europee sulle comunicazioni elettroniche, e metteva l’Italia a rischio sanzioni.

Per riordinare questa tematica così complessa, ma comunque economicamente rilevante per le grandi aziende, la L. 166/09 ha introdotto, dopo il comma 3 dell'articolo 130, il comma 3-bis. In tale comma è previsto che il trattamento dei dati personali mediante l'impiego del telefono sia consentito “nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni”.





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