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PRIVACY

Il Regolamento sul trattamento dei dati sensibili negli Enti Locali

di Stefano Corsini - Avvocato e consulente in diritto delle nuove tecnologie

Data pubblicazione: 04/02/2005
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Il Decreto Legislativo 196/2003 (di seguito Codice) raccoglie in sé quanto già previsto dall’abrogata L. 675/96 e dal D.Lgs 135/99 in materia di trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.
Nel capo II sono postulate le regole del trattamento sulla base della distinzione tra soggetti privati e soggetti pubblici (non gli enti pubblici economici).
La ratio di questa differenziazione andrebbe individuata, oltre che nella natura giuridica dei soggetti, anche nella natura delle attività effettivamente svolte, esaminando i mezzi utilizzati e i fini perseguiti.

Poiché l’utilizzo delle tipologie di dati e informazioni sensibili sono di vitale importanza per l’attività di una P.A., il Legislatore italiano si è preoccupato di equilibrare i diritti dell’interessato con le esigenze istituzionali.
Infatti, secondo l’art. 18, comma 2, i soggetti pubblici possono trattare qualunque tipologia di informazioni personali purchè nello svolgimento di funzioni istituzionali (cd. principio di finalità) attribuite dalla Legge, osservando i presupposti e i limiti stabiliti dal Codice, dalla Legge e dai Regolamenti, anche in relazione alla natura dei dati trattati.

L’art. 20 enuncia poi una serie di principi applicabili al trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. Secondo il comma 1 è consentito il trattamento solo se vi sia un’espressa disposizione di legge che specifichi i tipi di dati che possono essere trattati e i tipi di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (principio della “norma di copertura”).





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