CONCILIAZIONE
Articolo 17 della direttiva 2000/31/CE
Data pubblicazione: 15/11/2005
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COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
- Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di dissenso tra prestatore e destinatario del servizio della società dell' informazione, la loro legislazione non ostacoli l'uso, anche per vie elettroniche adeguate, degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie previste dal diritto nazionale.
- Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie, in particolare di quelle relative ai consumatori, ad operare con adeguate garanzie procedurali per le parti coinvolte.
- Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie a comunicare alla Commissione le decisioni significative che adottano sui servizi della società dell'informazione nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.