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Mediazione Conciliazione

Controversie in materia di telefonia ed Internet


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di Silvana Manica, "L'Economia della Marca Trevigiana" n.5 - 2007

Dal 24 giugno è in vigore il nuovo regolamento Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) che disciplina le controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (Delibera 173/07/Cons del 19 aprile 2007). Il suddetto regolamento prevede che, in caso di contenzioso, prima di ricorrere alla giustizia ordinaria, venga esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione. Se non viene raggiunto l'accordo, la definizione delle controversia spetterà all'Agcom (a meno che non venga proposto ricorso giudiziale). Viene precisato inoltre quando l'operatore può sospendere temporaneamente un servizio al cliente.

Tentativo obbligatorio di conciliazione

Per agire in giudizio nei confronti del proprio operatore di servizi telefonici od internet è obbligatorio aver tentato la conciliazione davanti ai Corecom, ossia ai Comitati regionali per le comunicazioni, che assicurano a livello territoriale funzioni di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni e che operano su delega dell'Autorità.

Ad oggi i comitati regionali abilitati a trattare le controversie sono quelli dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Val d'Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Trento.

In alternativa gli utenti hanno la facoltà di esperire il tentativo di conciliazione presso le Camere di Commercio territorialmente competenti, oppure presso gli organismi di conciliazione in materia di consumo individuati ai sensi dell'art. 13 della delibera Agcom.

Dopo aver contestato una bolletta o la violazione di un proprio diritto al gestore (come nel caso di ritardi nell'allacciamento o nel trasferimento dell'utenza, di interruzioni della linea, di indebito prolungamento di un contratto, ecc.) con apposito reclamo, respinto o accolto in maniera non soddisfacente, bisogna rivolgersi al Corecom competente. Nell'istanza, che può essere inoltrata mediante la compilazione del formulario UG, disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it), andranno indicati:


La domanda può essere inoltrata anche a mezzo fax presso la segreteria di conciliazione. Dal momento della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione i termini per agire in giudizio sono sospesi, e riprendono a decorrere dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento che corrisponde a 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Allo scadere di questo termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale anche se la procedura di conciliazione non è ancora conclusa.

Entro 5 giorni dalla data dell'udienza la parte che non ha proposto l'istanza ha l'onere di comunicare di voler partecipare (per evitare, come in passato, che colui che viene chiamato in causa - normalmente l'operatore - non si presenti, rendendo vana la procedura). Se non lo comunica, il conciliatore stabilisce l'esito negativo della conciliazione. L'udienza di conciliazione si potrà svolgere anche in teleconferenza, al fine di evitare disagi agli utenti che risiedono in località distanti dalle sedi dei Corecom.

Qualora la conciliazione abbia esito positivo viene redatto verbale di conciliazione (che costituisce titolo esecutivo), in cui viene formalizzato l'accordo concluso.

In caso contrario è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria, o all'Agcom.

Definizione della controversia

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo o per i punti sui quali non è stato raggiunto l'accordo in caso di conciliazione parziale, entrambe le parti, o anche il solo utente, possono chiedere all'Autorità di definire la controversia.

Il ricorso all'Agcom è tuttavia possibile solo se non sono decorsi più di sei mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, e se non è stata già adita l'Autorità giudiziaria.

La richiesta può essere inoltrata anche compilando il formulario UG14, disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it).

Quest'ultima, se accoglie l'istanza, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, invita le parti a comparire all'udienza fissata per la discussione della controversia che va definita entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

E' possibile presentare memorie e documenti, nonché prendere visione o estrarre copia degli atti, fino a cinque giorni prima dell'udienza. Al termine dell'istruttoria un'apposita commissione potrà convocare nuovamente le parti. In tal caso il termine di conclusione del procedimento è prorogato di 30 giorni. L'atto con cui viene definita la controversia viene notificato alle parti e pubblicato nel bollettino dell'Agcom.

Sospensione del servizio

L'operatore, a fronte di casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti, può disporre la sospensione temporanea del servizio.

Non può intendersi per mancato pagamento il pagamento parziale di una o più fatture da parte di un utente che ha contestato tali addebiti, attraverso apposito reclamo o avviando un tentativo di conciliazione ai sensi del summenzionato regolamento.

In aggiunta, il mancato pagamento non può intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in oggetto, i pagamenti sono stati regolarmente effettuati.

Può considerarsi ritardato unicamente il pagamento avvenuto ameno 15 giorni oltre la scadenza, tenuto conto di ritardi nell'emissione o nella consegna della fattura.

L'utente, nel proporre il tentativo di conciliazione o di definizione della controversia, o nel corso delle relative procedure, può chiedere al Corecom competente per territorio, tramite la compilazione del formulario GU5, l'adozione di provvedimenti temporanei che garantiscano l'erogazione del servizio oggetto della controversia, o che facciano cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento del servizio stesso da parte dell'operatore fino al termine della procedura conciliativa.


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