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Mediazione Conciliazione

Nuova disciplina della mediazione civile-commerciale: in attesa dei decreti di attuazione


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Di Giulia Poli, "L'economia della Marca Trevigiana", n.4 - 2010

Com'era prevedibile, da un anno a questa parte, a seguito del conferimento al governo della delega legislativa in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali, ma soprattutto in questi ultimi mesi, dopo l'emanazione del d. lgs. 28/2010 che a quella delega ha dato attuazione, sono incrementate in misura letteralmente esponenziale le richieste di informazioni in merito ai requisiti necessari per diventare conciliatore, ai corsi formativi utili per acquisire l'abilitazione al ruolo e alle modalità di iscrizione all'elenco dei conciliatori di Curia Mercatorum.

Facile immaginare che la stessa situazione si ritrovi presso gli altri enti di conciliazione iscritti al Registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia, cui devono appartenere gli organismi per poter gestire procedure ai sensi della disciplina legislativa.

Al proposito, il decreto n. 28 prevede espressamente, come già la precedente ed abrogata normativa sulla conciliazione cosiddetta societaria (artt. 38/40 d. lgs. 5/2003), che il Registro ministeriale debba trovare una puntuale regolamentazione, attraverso appositi decreti del Ministro della Giustizia, quanto alla sua formazione, alla revisione, all'iscrizione, alla sospensione e cancellazione degli iscritti, all'istituzione di separate sezioni per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia internazionale e di consumo (ed in quest'ultimo caso i decreti saranno concertati col Ministro dello Sviluppo economico), nonché per la determinazione delle indennità dovute agli organismi (art. 16).

I decreti di attuazione, inizialmente attesi per giugno/luglio, potrebbero uscire invece a settembre; nel frattempo si dovrà far riferimento, per l'applicazione della novella normativa, alle disposizioni compatibili contenute nei decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004, ossia i decreti che diedero attuazione agli anzidetti artt. 38/40 del d. lgs. 5/03.

Fintantoché non saranno emanate le nuove regole, dunque, si continueranno ad applicare le previsioni normative dei due citati decreti: in particolare, per quanto interessa considerare in questo scritto, i requisiti minimi di professionalità e onorabilità necessari per poter richiedere l'iscrizione all'elenco ministeriale di un qualsiasi organismo iscritto al Registro, sono ancora quelli stabiliti nell'art. 4, comma 4, del d. m. 222/04.

Quindi, con riguardo alle competenze professionali, l'abilitazione al ruolo di conciliatore può, al momento, essere acquisita (art. 4.4 lett. a):


Per quanto attiene, invece, ai requisiti di onorabilità, si richiede a ciascun conciliatore di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione; di non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi; di non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; e infine di non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento (art. 4.4 lett. b).

Limitando le presenti riflessioni agli aspetti inerenti alla formazione dei conciliatori, appare ragionevole attenderci che la normativa di attuazione in arrivo apporterà delle novità di non poco rilievo.

Innanzitutto una prima considerazione riguarda la previsione poco sopra ricordata, per la quale i conciliatori devono possedere una qualificazione professionale in materie economiche o giuridiche (art. 4.4, lett. a, d. m. 222/04): se la prescrizione di un tale requisito poteva essere ragionevole per l'ambito di applicazione della disciplina cui il decreto 222 ha dato originariamente attuazione, ossia la conciliazione riferita alle sole controversie in materia di diritto societario, di intermediazione finanziaria, in materia bancaria e creditizia (art. 1 d. lgs. 5/03), posto che la nuova legge sulla mediazione inerisce all'intera sfera civile e commerciale, appare altrettanto ragionevole attendersi che venga eliminata la restrizione accennata ampliando il ventaglio di professionalità che potranno accedere agli elenchi dei conciliatori, precisamente non limitando ai laureati o ai professionisti in materie giuridico-economiche la possibilità di intraprendere l'attività di conciliatore.

Una seconda riflessione, poi, si propone con riguardo alla regolamentazione degli elenchi dei conciliatori: l'art. 16 del d. lgs. 28/21010 prevede “(...) l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali...”, pertanto dovranno essere senz'altro previste delle sezioni speciali riservate all'iscrizione dei conciliatori competenti per le materie indicate. Potrebbe, anzi, essere immaginata una maggiore articolazione degli elenchi in relazione all'ambito di formazione dei conciliatori, se si considera che agli ordini professionali diversi da quello degli avvocati è riconosciuta, per le materie riservate alla loro competenza, la facoltà di istituire organismi di conciliazione speciali (art. 19.1 d. lgs. 28/2010). La direzione tracciata, in sostanza, parrebbe indicare che la specializzazione per materia potrà diventare una caratteristica qualificante dei conciliatori.

Altro aspetto sul quale si prevedono importanti novità, e per il quale appare pertanto utile proporre qualche considerazione, concerne il percorso formativo del conciliatore: è voce ormai diffusa che con riguardo alla formazione di base necessaria per poter acquisire l'abilitazione a tale ruolo, quindi accedere agli elenchi dei conciliatori abilitati a gestire procedure ai sensi della normativa, sarà prescritto un numero di ore minimo superiore alle 40 attualmente indicate (si veda il decreto dirigenziale del 24 luglio 2006 in precedenza citato). Non solo. Ci si aspetta altresì che venga introdotta una previsione, del tutto nuova rispetto a quanto in passato stabilito per la conciliazione societaria, in merito al percorso formativo successivo: intendo riferirmi all'obbligo di formazione continua che, espressamente sancito dalla direttiva 52/2008, della quale il d. lgs. 28/2010 costituisce dichiaratamente attuazione, dovrà essere contemplato e disciplinato nella regolamentazione attesa.

La qualità del servizio di mediazione rappresenta per il legislatore comunitario una preoccupazione ed un obiettivo da imporre agli stati membri “(al) fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in relazione alla riservatezza, all'effetto sui termini di decadenza e prescrizione nonché al riconoscimento e all'esecuzione degli accordi risultanti dalla mediazione (...)” (XVI considerando della direttiva). E difatti, in un articolo tutto dedicato alla “Qualità della mediazione” (art. 4), la direttiva stabilisce, che “gli stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti.” (art. 4.2).

Il buon esito della mediazione si fonda essenzialmente sulla competenza e sull'abilità dei conciliatori: affinché l'incontro possa condurre ad un risultato positivo è necessario possedere una buona padronanza delle tecniche di conciliazione e ciò si apprende attraverso accurati percorsi di preparazione teorico-pratica. Per quanto ricco possa essere il vissuto professionale personale, l'arte del “conciliare” si avvale di abilità che vanno al di là dell'esperienza del professionista in quanto tale: in altri termini, il mediatore, quando svolge tale ruolo, non deve fare consulenza tantomeno deve applicare le proprie conoscenze per cercare di decidere la questione o prospettare alle parti dove stia il torto e dove la ragione. Egli deve, al contrario, saper aiutare le parti in disputa a trovare da sé medesime un accordo, applicando opportune strategie di mediazione, in particolare quelle volte a favorire la comunicazione, la ripresa del dialogo tra le parti, la negoziazione. La formazione del mediatore è essenziale. Certamente le conoscenze acquisite nell'ambito della propria pratica professionale possono costituire un ausilio per l'attività del conciliatore, che dall'esperienza personale può trarre utili spunti nel condurre la negoziazione tra le parti. Ma per essere un buon conciliatore non è necessario essere anche un esperto della materia oggetto della lite. L'esperienza dimostra che la conoscenza giuridica o quella tecnica spesso sono necessarie, ma dimostra altresì che esse mai sono sufficienti per ricoprire un tale ruolo. Il compito del conciliatore è di riuscire a comporre il conflitto tra le parti in modo amichevole, come si suol dire, ed una tale capacità deve essere appresa ed affinata attraverso lo studio di apposite tecniche da applicare nell'ambito di un procedimento che, per quanto flessibile, è tuttavia strutturato in modo tale da rendere l'opera del conciliatore la più efficace possibile.

Per ciò, per il bene della mediazione, non si può che esprimere apprezzamento e sottoscrivere l'importanza e la correttezza di una scelta legislativa volta ad un maggior rigore formativo. Sin dal 2005 questa impostazione, per quanto non supportata da previsioni normative, salvo quelle speciali rivolte alla conciliazione “societaria”, è stata incardinata tra i principi guida della conciliazione amministrata dalle Camere di Commercio, adottando gli standard uniformi per la formazione dei conciliatori camerali (standard che, con una puntina d'orgoglio, furono presi a riferimento anche dal d. m. 222/04 quanto alla fissazione dei contenuti minimi dei corsi base poi definiti dal decreto dirigenziale del 2006 succitato). Sulla base di questi standard, ai conciliatori camerali è sempre stato chiesto, per ottenere e mantenere l'iscrizione agli elenchi degli organismi di conciliazione camerali, di frequentare un corso base iniziale e poi impegnarsi in un aggiornamento continuo frequentando, con cadenza almeno biennale, appositi corsi teorico-pratici.

Un ultimo breve appunto va infine rivolto agli enti formativi: per il futuro, la formazione utile per poter acquisire l'abilitazione al ruolo di conciliatore ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina sarà quella conseguita mediante corsi conformi, per durata e contenuti minimi, a quanto sarà indicato dai decreti di attuazione emanandi. Non solo: come già previsto per la conciliazione societaria, i corsi abilitanti dovranno essere necessariamente tenuti da enti formatori accreditati presso il Ministero della Giustizia. Ed a tal proposito, i decreti stessi dovranno altresì stabilire come potrà essere riconosciuta e “fatta salva” la competenza acquisita nel corso tempo da quei professionisti che, iscritti da anni negli elenchi dei conciliatori cd. di diritto comune, hanno tuttavia conseguito una pur cospicua formazione quando ancora non esisteva l'accreditamento degli enti formativi. La questione, come ben si comprende, è delicata.

Per concludere, una nota operativa: alla luce dei cambiamenti attesi descritti, tutti evidentemente di rilevante impatto operativo, Curia Mercatorum ha deciso di sospendere ogni attività di formazione rivolta ai conciliatori, onde attendere di conoscere i requisiti formativi che le nuove norme andranno a fissare e sulla base di questi organizzare la futura programmazione dei corsi. D'altro canto, poi, considerato che si prospetterà la necessità di revisionare e riorganizzare anche gli elenchi dei conciliatori, l'associazione ha deciso altresì di non accogliere, per il momento, nuove istanze di iscrizione quindi chiudendo provvisoriamente l'accesso al proprio elenco di conciliatori.

L'appuntamento, per chi avesse interesse su questi fronti, è per settembre, sperando che per allora la disciplina trovi una compiuta sistemazione.


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