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Mediazione Conciliazione

Riforma della Conciliazione: si faccia tesoro dell’esperienza acquisita


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di Giulia Poli, "L'Economia della Marca Trevigiana" n.1 - 2010

Il 28 ottobre scorso il governo ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 60 della legge 69/2009, contenente la “Delega al governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali” (Legge 18 giugno 2009, n. 69: “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”).

Il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri si trova ora all'esame delle commissioni giustizia di Camera e Senato per i necessari pareri. L'approvazione, che l'art. 60 prevedeva dover avvenire entro 6 mesi dall'emanazione della legge 69/09, è stata prorogata, e ad oggi il termine per la realizzazione della delega legislativa è rinviato al 5 marzo prossimo.

Dalla sua attuazione deriverà una sistemazione organica della disciplina dell'istituto della “mediazione finalizzata alla conciliazione” amministrata da organismi appositamente costituiti: il legislatore, infatti, ha dato incarico al governo di adottare uno o più decreti legislativi che regolamentino l'istituto nel generale ambito civile e commerciale, stabilendo altresì che la riforma sia attuata nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria (Direttiva 2008/52/CE avente ad oggetto la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, pubblicata in GUUE L136 del 24 maggio 2008) e realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia. Concetto, quest'ultimo, ribadito tra i principi e i criteri direttivi cui dovrà attenersi il governo nell'esercitare la delega, specificando che la nuova disciplina potrà prevedere anche l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (art. 60.3, lett. C, l. 69/09).

Il decreto 5/2003, come doveroso rilevare trattando dell'argomento, rappresenta per il nostro ordinamento il primo e unico testo di normazione sostanziale della conciliazione stragiudiziale amministrata: in esso, cioè, l'istituto conciliativo ha trovato una regolamentazione specifica sia con riguardo a taluni aspetti della procedura ed agli effetti speciali ad essa conferiti, sia con riguardo ai requisiti degli organismi di conciliazione deputati ad amministrarla nonché alle competenze dei conciliatori abilitati a gestirla quali terzi neutrali e imparziali. Proprio queste caratteristiche hanno spinto, negli scorsi anni, il legislatore a farne un proprio punto di riferimento ogni qual volta si è apprestato ad introdurre il tentativo di conciliazione in materie diverse da quelle indicate nel decreto stesso (societaria, di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia)(Per l'esaustiva elencazione delle materie si veda l'art. 1 del d.lgs. 5/03), per tal via estendendone l'applicazione, con apposite norme di rinvio, in altri ambiti (Così è accaduto in materia di “patto di famiglia” (art. 768-octies del Codice civile), in materia di franchising (l. 129/2004), in materia di servizi di investimento (d.lgs. 179/2007, art. 2.4).

Anche in questa occasione di riforma, dunque, viene espressamente indicato al governo di attuare la delega prendendo a riferimento l'impianto normativo della conciliazione cosiddetta societaria estendendo le previsioni già contenute nel d.lgs. 5/03, e specificamente indicando, tra i principi e i criteri direttivi stabiliti, talune disposizioni del detto decreto e della relativa normativa di attuazione: così, ad esempio, laddove è previsto che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione (art. 60.3, lett. b, l. 69/09)(Previsione contenuta nel d.m. 222/04 “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonchè di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5”); oppure laddove è sancito che venga istituito presso il Ministero della giustizia un Registro degli organismi di conciliazione, vigilati dal medesimo Ministero (art. 60.3, lett. c) (V. art. 38, commi 1 e 2, d.lgs. 5/03), altresì prescrivendo che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (V. art. 38, comma 3, d.lgs. 5/03); e ancora, indicando l'introduzione, a favore delle parti, di forme agevolative di carattere fiscale (art. 60.3, lett. o) (V. art. 39, commi 1 e 2, d.lgs. 5/03) e attribuendo al verbale di conciliazione efficacia di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 60.3, lett. s) (V. art. 40, comma 8, d.lgs. 5/03).

Su altri aspetti, inoltre, la delega legislativa non si è limitata a riprendere quanto già stabilito dal legislatore del 2003, bensì ne ha ampliato le potenzialità e l'ambito di applicazione, evidentemente con l'intento di dare un nuovo e più deciso impulso all'utilizzo della conciliazione nell'ordinamento giuridico italiano: ad esempio, si pensi al riconoscimento agli organismi di conciliazione costituiti dagli ordini degli avvocati o, per le controversie in particolari materie, da altri ordini professionali, dell'iscrizione di diritto nel Registro ministeriale di cui sopra, ciò che il d.lgs. 5/03, invece, ammetteva per i soli organismi creati dalle Camere di Commercio (Per le Camere di Commercio è invece affermato il diritto di ottenere l'iscrizione dei propri organismi di conciliazione, ad oggi iscritti nel vigente Registro ministeriale ai sensi del d.lgs. 5/03, anche nel nuovo Registro da istituire ai sensi della progettanda riforma): per tal via, dunque, anche gli ordini professionali saranno spronati a contribuire all'affermazione della cultura conciliativa nel nostro paese. Lo stesso intento si ritrova, evidentemente, nella prescrizione dell'introduzione del dovere dell'avvocato di informare il cliente della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione, prima dell'instaurazione del giudizio.

L'obiettivo più generale e urgente del legislatore di deflazionare il contenzioso che sovraccarica le giurisdizioni civili ordinarie attraverso l'incentivazione dell'istituto conciliativo emerge, invece, laddove la delega mira a indurre sia i conciliatori sia le parti in controversia a sfruttare appieno l'occasione dell'incontro di conciliazione impegnandosi e collaborando nella ricerca di una soluzione volontaria alla disputa in atto: da un lato, infatti, è previsto che, qualora le parti raggiungano un accordo, al conciliatore sia riconosciuta una maggiorazione del suo compenso, da intendersi quindi quale premio per l'impegno profuso (e sul punto forti sono le perplessità di chi si occupa da tempo di conciliazione, ritenendo inopportuno influenzare l'impegno del conciliatore per facilitare l'accordo con la prospettiva di una maggiore indennità); dall'altro è prescritto che, in caso di fallimento della conciliazione, il giudice del processo eventualmente instaurato in seguito possa escludere la ripetizione delle spese legali della parte vittoriosa anche condannandola a rimborsare quelle della parte soccombente, nonché a pagare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, qualora la decisione giudiziale “corrisponda interamente” al contenuto dell'accordo proposto dal conciliatore in sede di procedimento di conciliazione. Tale previsione, pur con qualche differenza di rilievo, ripropone quanto già stabilito dall'art. 40, comma 5, del d.lgs. 5/03.

La delega al governo ha indicato, poi, ulteriori previsioni normative che porteranno ad una più compiuta regolamentazione dell'istituto rispetto alla disciplina vigente: trascurando quelle più attinenti alla procedura, la cui incidenza rileva specialmente per gli organismi che la amministrano, la previsione di maggior impatto riguarda senz'altro la sfera di applicazione assegnata alla riforma. Come anticipato in apertura, infatti, la novella disciplina si rivolge alla conciliazione “in ambito civile e commerciale” (art. 60, comma 1), quindi interesserà tutte le controversie vertenti su diritti disponibili in materia civile o commerciale. Ed è proprio su questo aspetto che lo schema di decreto legislativo approvato dal governo il 28 ottobre scorso porterà un cambiamento epocale in materia di conciliazione: statuisce, infatti, l'articolo 5 che l'esperimento della mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale per alcune categorie di controversie, precisamente per quelle “in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”.

Salvo ripensamenti in corso d'opera, dunque, la conciliazione è destinata ad assumere un ruolo essenziale nelle vicende giudiziali dei cittadini: ma, se da un lato ciò può apparire un'indubbia opportunità per diffondere l'utilizzo della conciliazione, nondimeno parimenti indubbio è che altrettanto forte sia il rischio di sciupare questa occasione trasformandola in un ulteriore fardello per chi si appresta ad intraprendere un'azione giudiziale.

Il momento è delicato: per tutti coloro che, come le Camere di Commercio, hanno portato avanti in questi anni il difficile compito di introdurre nel nostro paese la cultura della conciliazione, credendo fortemente nelle potenzialità di questo strumento di risoluzione delle controversie e maturando una pluriennale esperienza che ha consentito di acquisire specifiche competenze in materia, è chiaro come sia essenziale non perdere di vista i fondamenti che governano la conciliazione e nei quali si sostanzia la sua efficacia: la volontarietà dell'accordo; la riservatezza, la snellezza ed informalità della procedura; l'accessibilità alla stessa per entrambe le parti, e la possibilità di accedervi senza necessità di ricorrere a un professionista legale.

L'auspicio, a questo punto, è che nei lavori d'esame, le commissioni competenti facciano proprie le sagge considerazioni a suo tempo formulate dalla Commissione europea sulle procedure di conciliazione: “Se si vuole che tali procedure costituiscano un'alternativa realistica ad una controversia portata avanti in tribunale esse devono essere tali da ovviare ai problemi correlati dei costi, dei tempi, della complessità e della rappresentanza”.


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