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Curia Mercatorum
Centro di mediazione e di arbitrato, associazione promossa dalla Camera di Commercio di Treviso

Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano che offre a imprese, professionisti e consumatori la possibilità di risolvere in maniera veloce, economica e riservata le controversie commerciali.


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CONCILIAZIONE ON-LINE

Il registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione in materia di diritto societario, di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia


di Giulia Poli, "L'Economia della Marca Trevigiana", n.3 - 2008

 

Come annunciato nell’EMT 1/2008, Curia Mercatorum, il Centro di Mediazione ed Arbitrato istituito nel 1995 ad iniziativa della CCIAA di Treviso, ed al quale hanno aderito anche le Camere di Pordenone, Belluno, Trieste e Gorizia, è iscritta, dall’8 gennaio di quest’anno, al numero 23 del Registro ministeriale degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione in materia di diritto societario, di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia.

 

L’importanza di tale riconoscimento non sfugge agli addetti ai lavori nel mondo dei sistemi di risoluzione delle controversie alternativi al processo (A.D.R.), ma pare necessario offrire un approfondimento, dato l’interesse che l’iscrizione al Registro riveste per i potenziali fruitori del servizio di conciliazione offerto da Curia Mercatorum.

 

L’istituzione di questo Registro affonda le proprie radici nella l. 366 del 3 ottobre 2001, con cui il Parlamento delegò il Governo ad operare una più ampia riforma del diritto societario. Al comma 4 dell’art. 12 di detta legge il Parlamento indicò al Governo il compito di “prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia”. La riforma fu attuata, per quanto riguarda la materia processuale, con il d. lgs. 5 del 17 gennaio 2003 dedicato alla “Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia (...)”, ed è negli articoli 38, 39 e 40 di tale testo normativo, e nei seguenti regolamenti di attuazione (d. m. 222/04, d. m. 223/04, d. d. 24 luglio 2006), che si trova la speciale disciplina della conciliazione cosiddetta, genericamente, “societaria”.

 

Per la prima volta il legislatore italiano ha contemplato normativamente l’istituto della conciliazione extragiudiziale non limitandosi a farvi riferimento o curandone uno o più punti specifici, come viceversa accaduto in precedenti previsioni legislative, bensì dettando una regolamentazione sostanziale che prende in considerazione i diversi aspetti dello strumento al fine di “disciplinare l’accesso a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.) organizzati da enti pubblici e privati, in condizioni di concorrenza paritaria e sotto il controllo del Ministero della Giustizia, presso il quale devono essere compiuti gli adempimenti che abilitano allo svolgimento del servizio (capace di esitare titoli esecutivi, anche per esecuzioni dirette), la cui promozione avviene attraverso l’ampliamento dei canali di accesso al medesimo (…) e l’attribuzione di un favorevole trattamento fiscale (…)1”.

 

Da oltre un decennio il legislatore italiano, pur sull’onda dell’emergenza di deflazionare il contenzioso che sovraccarica le giurisdizioni civili ordinarie, ha assunto una politica più decisa di promozione della conciliazione cosiddetta extragiudiziale (ossia non legata ad un procedimento giudiziale in atto), prevedendo in diversi testi normativi il ricorso a questo strumento di risoluzione della controversia prima di adire le vie giurisdizionali ordinarie: la prima incisiva iniziativa in tal senso è stata compiuta con la l. 580/93 che, nel più ampio progetto di riordinamento delle CCIAA, ha attribuito agli enti camerali fondamentali compiti in materia di A.D.R. stabilendo che “le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, possono (…) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti” (art. 2, comma 4, lett. a). In seguito, specifici interventi normativi hanno incoraggiato l’utilizzo dello strumento conciliativo, in particolare quello di tipo amministrato dalle Camere di Commercio, anche prevedendone, in alcuni casi, l’obbligatorietà del tentativo prima di ricorrere al giudice ordinario: esempi in tal senso si sono avuti in materia di subfornitura (l. 192/98, art. 10), in materia di consumo (l. 281/98 art. 3, oggi art. 140 del Codice del consumo), in materia di telecomunicazioni (l. 249/97 art. 1, commi 11 e 12).

 

Ma, come accennato poco sopra, il d. lgs. 5/03 ha portato una rilevante novità rispetto a questi provvedimenti, laddove, nel prevedere la conciliazione stragiudiziale nelle materie in esso considerate (materia societaria, di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia, nelle fattispecie elencate all’art. 1 del decreto), ha predisposto una più compiuta disciplina che si sofferma a regolamentare sia, da un lato, taluni aspetti della procedura e gli effetti specialmente riconosciuti ad essa, sia, dall’altro, i requisiti degli organismi di conciliazione deputati ad amministrarla nonché i requisiti dei conciliatori abilitati a gestirla quali terzi neutrali e imparziali.

 

L’importanza di detta regolamentazione va colta non solo per la rilevanza delle materie alle quali la stessa riferisce la propria applicazione, bensì anche per la tendenza assunta dal legislatore a farvi rinvio ogni qual volta preveda il ricorso alla conciliazione regolata: così è accaduto, ad esempio, in materia di “patto di famiglia” (art. 768-octies del Codice civile), di franchising (l. 129/2004), di servizi di investimento (d. lgs. 179/2007, art. 2.4) e, ancor più recentemente, di azione collettiva risarcitoria (art. 141 bis Codice del consumo).

 

Al lume di tali considerazioni, appare, allora, opportuno soffermarsi ad esaminare le peculiarità della disciplina della conciliazione contenuta nel d. lgs. 5/03 posto che, come detto, la prospettiva emergente va nella direzione di un’estensione della sua applicazione su ulteriori ambiti.

 

In ragione della recente iscrizione di Curia Mercatorum al Registro degli organismi di conciliazione di cui al decreto legislativo 5/03, con questo scritto si intende dar conto delle novità introdotte dal decreto, sugli organismi di conciliazione ed i conciliatori ammessi a praticarla, rinviando ad un successivo approfondimento l’analisi degli aspetti normativi relativi alla procedura ed ai suoi effetti.

 

Una prima peculiarità della conciliazione disciplinata agli articoli 38/40 del decreto (che, per semplicità, diremo, com’è d’uso, “societaria”, pur nella consapevolezza che le materie cui si riferisce sono precisamente quelle elencate all’art. 1 del decreto2), è che si tratta necessariamente di una procedura “di tipo amministrato” che può essere gestita solo presso quegli organismi che abbiano ottenuto l’iscrizione nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Pertanto:

  • la conciliazione di diritto societario deve svolgersi secondo le regole di procedura fissate nei regolamenti degli enti abilitati a gestirle oltrechè, ovviamente, nel rispetto delle norme della legge in esame e dei suoi regolamenti attuativi (cosiddetta conciliazione amministrata);
  • gli enti abilitati a offrire un tale servizio sono solo quelli iscritti nell’apposito Registro ministeriale.

Con l’obiettivo di assicurare che il servizio offerto sia all’altezza degli intenti perseguiti, considerati anche gli effetti attribuiti dal decreto alla conciliazione societaria, è richiesto (art. 38 d. lgs. 5/03) agli enti che vogliano iscrivere propri organismi conciliativi vocati a un tale compito, di offrire determinate garanzie di serietà ed efficienza, secondo i criteri specificati dal Ministro della Giustizia con apposito regolamento (d. m. 222/04). Alle CCIAA la legge ha attribuito il diritto all’iscrizione degli organismi costituiti, anche in forma associata, ai sensi dell’art. 2.4 della l. 580/93: riconoscendo, pertanto, la professionalità e la competenza che gli enti camerali sono in grado di assicurare in materia di conciliazione amministrata, avendo accumulato un’esperienza ormai ultradecennale in tale ambito, la legge ha previsto che l’iscrizione degli sportelli di conciliazione camerali avvenga su semplice domanda.

 

In attuazione della prescritta garanzia minima di qualità, dunque, per quegli enti, diversi da quelli di matrice camerale, che vogliano iscriversi al Registro, l’art. 4 del d. m. 222/04 ha stabilito che il responsabile del Registro (ossia, nell’ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia, il Direttore generale della Giustizia Civile) deve verificare:

  • la professionalità e l’efficienza dei richiedenti, considerando la forma giuridica dell’ente, il suo grado di autonomia e la compatibilità dell’attività con l’oggetto sociale o lo scopo associativo;
  • la consistenza dell’organizzazione e dei mezzi e l’adeguatezza dal punto di vista patrimoniale (in ogni caso è richiesto che l’ente stipuli una polizza assicurativa per un importo non inferiore ai 500.000 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione);
  • la sussistenza di requisiti di onorabilità dei propri soci, associati, amministratori o rappresentanti, non inferiori a quelli fissati a norma dell’articolo 13 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (trattasi dei requisiti stabiliti dal Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav);
  • la trasparenza amministrativa e contabile dell’ente, anche con riferimento al rapporto giuridico ed economico tra lo stesso e i singoli conciliatori;
  • la sussistenza delle garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio;
  • la conformità del regolamento di procedura di conciliazione alla legge e la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti, ai sensi dell’articolo 39 del d. lgs. 5/03, Ministero della Giustizia con apposito decreto (d. m. 223/04);
  • la disponibilità di almeno 7 conciliatori a svolgere le funzioni di conciliazione in via esclusiva per l’ente;
  • la sede dell’organismo.

Gli organismi di conciliazione societaria possono configurarsi sia come autonomi soggetti di diritto, (associazioni, società, non anche singole persone fisiche) ovvero possono essere emanazione di altri enti; e possono essere, come stabilito dalla legge delega, di natura privata o pubblica.

 

In relazione a quest’ultima caratteristica, il Registro si articola in due parti: la prima è destinata agli enti pubblici, la seconda accoglie gli enti privati. Per entrambe è prevista una sezione (A), dedicata all’elenco dei conciliatori che si sono dichiarati disponibili a svolgere l’incarico per ciascun determinato ente, mentre per i soli organismi di diritto privato è prevista un’ulteriore sezione (B) contenente l’elenco dei rispettivi soci, associati, dipendenti, amministratori, rappresentanti. Gli elenchi dei conciliatori sono pubblici (art. 3.7 d. m. 222/04).

 

Il legislatore si è preoccupato poi di garantire, oltre alla serietà e all’efficienza degli organismi deputati a gestire tali procedure, altresì quella dei conciliatori cui affidare il delicato incarico: sono richiesti, infatti, precisi requisiti di professionalità e onorabilità per ottenere l’abilitazione a svolgere il servizio presso gli organismi iscritti nel Registro, così come sono richiesti particolari titoli e competenze agli enti di formazione per poter essere accreditati presso il Ministero quali soggetti formatori idonei ad offrire corsi di preparazione abilitanti all’esercizio della professione di conciliatore in materia societaria (v. d. m. 222/04 e d. d. 24 luglio 2006).

 

Per l’abilitazione a svolgere tale incarico, la legge prescrive che i conciliatori debbano possedere, ed il responsabile del Registro è tenuto a verificarne la sussistenza, i seguenti requisiti di onorabilità:

  • non avere condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
  • non avere condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
  • non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  • non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Oltre a ciò debbono vantare precisi requisiti di professionalità che il legislatore ha configurato innanzitutto con riferimento alla preparazione professionale, dovendo essere tutti accomunati da un percorso di studi in materie giuridiche o economiche; è richiesta una pluriennale esperienza professionale o un’adeguata e riconosciuta formazione di base al ruolo di conciliatore. Precisamente, possono essere inseriti nelle liste dei conciliatori degli organismi iscritti al Registro: professori universitari in discipline giuridiche o economiche (e, aggiungono le note esplicative allegate al d. d. 24 luglio 2006, che siano professori di ruolo, anche in quiescenza); professionisti iscritti ad albi professionali in materie giuridiche o economiche da almeno 15 anni; magistrati in quiescenza; laureati in materie giuridiche o economiche (è sufficiente, secondo quanto specificato nelle citate note esplicative, una laurea triennale3 ovvero iscritti ad albi professionali in materie giuridiche o economiche con anzianità inferiore ai 15 anni, purché in possesso di una specifica preparazione per conciliatori conseguita attraverso la partecipazione ad adeguati corsi tenuti da enti formativi accreditati presso il Ministero).

 

In considerazione dell’impegno richiesto al conciliatore, chiamato ad operare in contesti che possono presentare una spiccata complessità per la natura delle materie sulle quali la controversia insiste, il legislatore ha scelto di riservare tale ruolo a quei professionisti che vantano un’esperienza o quanto meno una preparazione specialistica in campo giuridico o economico.

 

Curia Mercatorum, facendo proprio l’indirizzo di Unioncamere sull’argomento della formazione dei conciliatori (standard uniformi per la formazione dei conciliatori delle CCIAA approvati da Unioncamere nel 2005), richiede in ogni caso, ossia anche qualora ciò non fosse necessario ai termini di legge, una adeguata preparazione sulle tecniche conciliative. Se è opportuno, infatti, che per la procedura conciliativa di cui al d. lgs. 5/03 sussista una specifica conoscenza delle materie cui si applica, non meno vero è che la figura del conciliatore richiede a sua volta una appropriata formazione che prepari gli aspiranti al ruolo su argomenti del tutto peculiari alla conciliazione in sé, quale tecnica di A.D.R.

 

Di qui la costante offerta formativa proposta dall’associazione ai propri conciliatori, e l’impegno ad essi richiesto, secondo gli standard Unioncamere, di continuare il percorso formativo in corsi di aggiornamento necessari per poter conservare l’iscrizione nelle proprie liste, sia quella riservata alla speciale conciliazione societaria, sia quella più generale relativa alla conciliazione amministrata per tutti gli altri ambiti.

 

Infine, un’ultima notazione con riguardo agli enti formatori: come dianzi accennato, la formazione abilitante alla professione di conciliatore nella procedura di cui al d. lgs. 5/03 è solo quella offerta dagli enti che abbiano ottenuto l’accreditamento dal Ministero della Giustizia. Anche su questo fronte, dunque, il legislatore ha stabilito alcuni requisiti minimi per i quali si rimanda chi fosse interessato alla lettura del decreto dirigenziale 24 luglio 2006.


 

1Cfr. la relazione al d.lgs. 5/03.


2Ai sensi di tale disposizione la disciplina del d. lgs. 5/03 si applica in tutte le controversie “incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del Codice di procedura civile, relative a:

  • rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati;
  • trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
  • patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall'articolo 2341-bis del Codice civile, e accordi di collaborazione di cui all'articolo 2341-bis, ultimo comma, del Codice civile;
  • rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
  • materie di cui al d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia é promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o CCIAA;
  • credito per le opere pubbliche”.

Come si vede, impropriamente si definisce la conciliazione di cui si tratta quale “societaria”, essendo comprese, tra le materie del contendere cui si applica, anche quelle di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia: l’aggettivazione è invalsa nel linguaggio corrente sia perché semplifica l’immediato riferimento all’istituto quale disciplinato dal d. lgs. 5/03, sia perché, si ricorda, origina dalla legge delega di riforma del diritto societario.


3V. note esplicative allegate al d. d. 24 luglio 2006.






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