I dati presenti nei SIC sono di regola raccolti e registrati dai gestori dietro comunicazione dei partecipanti, e ciò dopo una congrua attività di verifica circa la completezza e la correttezza degli stessi, attuata anche mediante il raffronto con altri dati presenti nei SIC. Eventuali richieste di cancellazione, integrazione o modificazione dei dati possono tuttavia pervenire sia dal partecipante stesso sia dall'interessato nell'esercizio dei suoi diritti ex art. 7, nonchè dall'Autorità Giudiziaria o dal Garante.
L'interessato può quindi rivolgersi alla banca o alla finanziaria contattata per una richiesta di credito, oppure direttamente al SIC indicato nell'informativa precedentemente ricevuta.
In merito al momento e alle modalità con cui si registrano i dati sull'interessato, il Codice distingue tra sistemi che contengono solo informazioni negative e sistemi che contengono anche informazioni positive. Ai sensi dell'art. 4, co. 6, infatti, i dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti:
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