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Tutela consumatore

Gli operatori commerciali della rete sottovalutano le norme del Codice del Consumo

di Glauco Riem - Docente di diritto amministrativo e delle nuove tecnologie presso la Facoltà d'Ingegneria nell'Università di Udine


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L'articolo 68 del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 più noto come Codice del Consumo - entrato in vigore il 23 ottobre 2005 - recita testualmente “Alle offerte della società dell'informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione alla direttiva 2000/31/CE del parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”.

Questa semplice dizione impone all'operatore del commercio della rete una sorta di compendio tra le vecchie e le nuove norme introdotte dal Codice del Consumo al fine di individuare esattamente l'attuale norma vigente in tema di tutela del consumatore che acquista in rete. Ciò anche ai fini della redazione di quelle informazioni che la parte venditrice deve necessariamente inserire nei contratti in rete con i “semplici” consumatori.

E' chiaro che in questa sede non si potranno sviscerare tutte le problematiche che sono legate alla corretta interpretazione delle norme in tema di commercio elettronico e di tutela del consumatore che scaturiscono dal Codice del Consumo.

Premettiamo allora subito, tra le cose da dire, che il Codice anzidetto (consultabile all'indirizzo http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_consumo/index.html) non modifica l'elenco dei diritti accordati al consumatore (art. 2) ed anche le definizioni di consumatore o utente, professionista e associazione dei consumatori (art. 3) non mutano.


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